VOLUNTARY DISCLOSURE: MENO PROVE SUI PRELEVAMENTI

― 11 Settembre 2015

La Circolare n.31/E, ovvero la quarta in tema di voluntary disclosure, chiarisce che la guida nel valutare i prelevamenti effettuati dal contribuente dovrà essere il buon senso, senza rigidità rispetto a uno piuttosto che a un altro indi­catore di “normalità”. Ciò significa che il riferimento alla redditività media del deposito estero veniva utilizzato dalla Circolare n.27/E solamente a titolo di esempio per valutare la plausibilità del prelevamento rispetto alle esigenze personali e familiari. Esigenze che possono essere provate facendo riferimento ad altri elementi, come il tenore di vita del soggetto, la numerosità del nucleo familiare, la frequenza, eccetera. Resta ferma tuttavia la necessità di giustificare i prelevamenti diversi da questi ultimi, ovvero quelli estemporanei. La Circolare n.31/E torna anche sulle cassette di sicurezza, precisando che per documentarne il contenuto non si può far ricorso ad autocertificazioni specifiche (anche perché, invero, c’è già l’autocertificazione alla base della disclosure), ma che si potranno invece effettuare inventari alla presenza di terzi qualificati (notai o funzionari di banca). Restano aperti i temi della valorizzazione (in molti casi può essere utile una perizia) e della operatività della presunzio­ne di redditività in presenza di attivi black list (art.12 D.L. n.78/09). Altro tema trattato dalla Circolare n.31/E, che conferma lo spirito della procedura e si pone sulla scia degli altri chiarimenti, riguarda la irrilevanza degli errori materiali o comunque scusabili e la possibilità che il corredo documentale venga integrato anche succes­sivamente alla presentazione di istanza e relazione. Via libera dalla Circolare n.31/E alla disclosure dei soggetti inseriti nelle varie liste (nella circolare si parla della lista Falciani), ma su annualità diverse rispetto a quelle ri­guardate dall’attività di controllo, e anche su queste laddove siano state definite con il pagamento del dovuto. Tra i temi più rilevanti non trattati nei chiarimenti sino a oggi diramati dalle Entrate, e sui quali occorrerebbe una apertura espressa, senz’altro quello dei crediti per imposte estere, che per rispetto delle sovraordinate disposi­zioni convenzionali dovrebbero essere riconosciuti, e quello del via libera al riporto in avanti delle minusvalenze.

(Il Sole 24 Ore del 1 settembre 2015 – Antonio Tomassini pag. 33)

 

 

Monza e Brianza – Desio 10/09/2015

Lo Studio Fontana offre assistenza continuativa in ambito contabile, consulenza fiscale, tributaria e gestionale, a privati, professionisti, aziende e condomini. Contattaci per diventare nostro cliente.

News

Osteopati – Chiropratici – Chinesiologi -Massoterapisti

Osteopati – Chiropratici – Chinesiologi -Massoterapisti

― 21 Marzo 2026

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato il trattamento IVA e le modalità di fatturazione delle prestazioni fornite a persone fisiche da alcune particolari figure professionali.

Leggi tutto
ENASARCO 2026

ENASARCO 2026

― 21 Marzo 2026

Gli agenti e rappresentanti di commercio sono tenuti alla contribuzione integrativa ENASARCO.

Leggi tutto
Abbinamento RT-POS  FAQ Agenzia Entrate

Abbinamento RT-POS FAQ Agenzia Entrate

― 21 Marzo 2026

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti, sotto forma di FAQ, in merito all’abbinamento RT-POS.In particolare i chiarimenti riguardano: la modalità di pagamento da indicare sul documento commerciale in caso di utilizzo di un assegno (bancario / circolare) da parte del cliente; il comportamento da tenere nel caso in…

Leggi tutto

Vuoi diventare nostro cliente?

Il nostro team è a disposizione per ogni esigenza

Contattaci