L’Agenzia delle Entrate ha recentemente affrontato il trattamento IVA e le modalità di fatturazione delle prestazioni fornite a persone fisiche da alcune particolari figure professionali. In particolare, è stato chiarito che:
- per l’osteopata e il chiropratico, non essendo ancora concluso l’iter di riconoscimento, le prestazioni, ad oggi, non sono ancora prestazioni sanitarie per le quali è applicabile l’esenzione IVA. Per le stesse, pertanto, non opera il divieto di certificazione con fattura elettronica;
- il chinesiologo non rientra tra le professioni sanitarie / arti ausiliarie alle prestazioni sanitarie e pertanto le relative prestazioni vanno ordinariamente assoggettate ad IVA e certificate con fattura elettronica;
- alle prestazioni dei massoterapisti / massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, essendo gli stessi operatori sanitari la cui attività rientra tra le “arti ausiliarie delle professioni sanitarie” soggette a vigilanza, è applicabile l’esenzione IVA e il divieto di certificazione con fattura elettronica tramite SdI.

