Oltre l’inevitabile proroga, la voluntary disclosure ha bisogno, in via legislativa o interpretativa, di semplificazioni nella determinazione dei redditi evasi e nel sistema delle prove. La questione è sul tappeto sin da quando si è cominciato a parlare dei primi progetti di collaborazione volontaria e le risposte delle DRE Lombardia e del Piemonte dimostrano che non si è ancora compresa la dimensione del problema. Ad esempio, fra quelle date dalla DRE della Lombardia a quesiti posti da professionisti in tema di voluntary disclosure, ve n’è una che affossa il metodo forfettario di determinazione dei redditi prodotti dalle attività finanziarie. Il quesito (Como 7) riguarda la possibilità di adottare – quale costo fiscale delle attività emerse – il loro valore di mercato al 31 dicembre 2013 sul presupposto che su questo valore il contribuente versi l’apposita imposta, oltre a interessi e sanzioni. La Direzione nega la possibilità. Se non è possibile assumere quale costo fiscalmente riconosciuto quello utilizzato per la determinazione dell’imposta forfettaria, il contribuente viene obbligato a conteggiare i redditi diversi prodotti dal 1° gennaio 2014, nonché il quadro RW, sulla base dell’ordinario criterio Lifo che impone la ricostruzione analitica dei costi e delle date di acquisto. In altre parole la semplificazione, entrata dalla porta fino al 2013, esce dalla finestra dal 2014 fino al momento del rimpatrio (fisico o giuridico) delle attività. In questo quadro, il metodo forfettario – che già di regola è assai più oneroso dell’analitico – finisce per rivelarsi pure altrettanto complesso. Non è, poi, facile spiegare al contribuente (che di norma non è un cultore del diritto tributario) che un’imposta sostitutiva pagata sui valori non consente di ottenere il riconoscimento fiscale dei valori stessi. Preoccupa anche la gestione delle attività estere dopo il rimpatrio. Non appare ragionevole che alle fiduciarie italiane sia negata la possibilità di ricevere l’opzione per il regime del risparmio gestito (spesso più oneroso, ma più semplice del regime amministrato) ora che il trattato con lo Stato del Vaticano annovera lo Ior fra gli intermediari abilitati.
(Il Sole 24 Ore del 15 luglio 2015 – Massimo Longhi e Marco Piazza pag. 39)
Monza e Brianza – Desio 18/07/2015