In caso di autoveicolo in leasing, l’obbligo di corrispondere la tassa automobilistica investe, in via solidale, tanto il proprietario del veicolo (la società di leasing, locatrice) quanto l’utilizzatore del mezzo (il cliente, locatario). Ciò perché la modifica intervenuta con l’art.7, co.2, della L. n.99/09, che ha incluso nel novero dei soggetti obbligati al pagamento del bollo anche gli «utilizzatori a titolo di locazione finanziaria», deve interpretarsi quale un’aggiunta rispetto agli ordinari soggetti d’imposta, tra cui, in primis, il proprietario del veicolo. Il principio è affermato dalla sezione 28 della CTR di Milano, nella recente Sentenza n.438/28/15, dello scorso 11 febbraio.
(Italia Oggi del 28 aprile 2014 – Benito Fuoco e Nicola Fuoco pag. 25)
Monza e Brianza – Desio 28/04/2015