Debutta in Italia la quarta aliquota Iva, fissata nella misura del 5%. Il comma 960 dell’unico articolo della legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) riscrive i primi due commi dell’articolo 16, D.P.R. 633/1972 e introduce una nuova sezione della tabella A (Parte II bis). Quindi dal 1° gennaio 2016 abbiamo l’aliquota ordinaria del 22% e tre aliquote ridotte del 4% (tabella A parte seconda), 5% (tabella A parte II bis) e 10% (tabella A parte terza). Dal 1° gennaio la nuova aliquota del 5% si applica per alcune prestazioni, naturalmente esenti ai sensi dell’articolo 10 del decreto Iva, qualora siano effettuate da cooperative sociali e loro consorzi (L. 381/1991) nei confronti di determinati soggetti. Anche se le più titolate sono le cooperative di tipo A, che hanno per oggetto la gestione di servizi socio sanitari ed educativi, non sono escluse quelle di tipo B finalizzate all’inserimento lavorativo. L’aliquota Iva del 5% riguarda alcune prestazioni sociosanitarie rivolte a favore di anziani, inabili adulti, tossicodipendenti, malati di Aids, handiccapati psicofisici, minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e devianza, di migranti senza fissa dimora richiedenti asilo, detenuti, donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo. Per le prestazioni svolte dal 1° gennaio 2016, a eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso a tale data, l’applicazione dell’Iva dovrebbe seguire le seguenti regole: prestazioni svolte da cooperative sociali: Iva 5%; prestazioni svolte da altri soggetti, comprese le cooperative di lavoro: Iva 22%, ovvero esente da Iva ai sensi dell’articolo 10 ricorrendone le condizioni.
(Il Sole 24 Ore del 13 gennaio 2016 – Gian Paolo Tosoni pag. 35)
Monza e Brianza – Desio 14/01/2016