Il limite di utilizzo dei crediti tributari (IVA, IRES / IRPEF, IRAP, ecc.) in compensazione per il quale è necessario il visto di conformità è ridotto da € 15.000 a € 5.000.
In caso di utilizzo del credito:
• in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità (sottoscrizione dell’organo di controllo);
• con visto di conformità (sottoscrizione) apposto da soggetti non abilitati;
l’Ufficio provvede al recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione della relativa sanzione.
È soppresso il limite annuo (€ 5.000) che obbligava i soggetti IVA all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia (Entratel / Fisconline) per la compensazione del credito nel mod. F24. Di conseguenza l’utilizzo in compensazione nel mod. F24 va effettuato utilizzando i predetti servizi telematici dell’Agenzia indipendentemente dal relativo importo. Ciò riguarda il credito IVA (annuale/trimestrale), IRES / IRPEF / addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive, IRAP e i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Infine è previsto il divieto di utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente.