Costi con fornitori black list alla prova di Unico 2015. In attesa dell’entrata in vigore delle modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione, le imprese si trovano per l’ultima volta a effettuare i controlli per la deducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in Stati a fiscalità privilegiata. In base all’attuale versione dell’art.110 (prima quindi delle modifiche del decreto internazionalizzazione), i costi black list non sono deducibili, a meno che l’impresa italiana non sia in grado di dimostrare, alternativamente, che il fornitore svolge un’effettiva attività commerciale ovvero che le operazioni sono state concretamente eseguite e rispondono a un effettivo interesse economico (art.110, commi da 10 a 12-bis del Tuir). La Legge di stabilità per il 2015 ha revisionato i criteri per individuare gli Stati a fiscalità privilegiata, prevedendo l’emanazione di una lista redatta avendo come presupposto unicamente l’assenza di un adeguato scambio di informazioni (art.1, co.678, L. n.190/14). In attuazione della norma, il Decreto del 27 aprile 2015 ha modificato la lista del 2002, eliminando quegli Stati che, pur prevedendo una fiscalità di favore, hanno stipulato con l’Italia un accordo per lo scambio di informazione già in vigore. Pertanto, una serie di Paesi considerati black list nel 2014 (ad esempio Malaysia, Singapore, Emirati Arabi), non lo sono più dal 2015. Indipendentemente dalla sussistenza delle prove per disapplicare la disciplina, è poi necessario indicare separatamente i componenti negativi nel modello Unico, tramite una variazione in aumento da apportare al rigo RF29.
(Il Sole 24 Ore del 15 settembre 2015 – Giacomo Albano pag. 40)
Monza e Brianza – Desio 17/09/2015