ULTIMI GIORNI PER PAGARE LE IMPOSTE SENZA MAGGIORAZIONE

― 4 Luglio 2014

Il fisco chiama alla cassa. Ancora qualche giorno per effettuare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi grazie alla proroga che ha fatto slittare i pagamenti al 7 luglio per i contribuenti soggetti a studi di settore.

Il DPCM del 13 giugno 2014 ha disposto la proroga per i versamenti a saldo e il pagamento del primo acconto relativo alle imposte sui redditi, IRAP e Iva alla data del 7 luglio 2014.

I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 16 giugno, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze, effettuano i versamenti entro il 7 luglio 2014 senza alcuna maggiorazione e dall’8 luglio al 20 agosto 2014 applicando la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

È utile sottolineare che la proroga al 7 luglio vale anche per i contribuenti soggetti a studi di settore che presentano cause di esclusione o inapplicabilità degli studi (non normale svolgimento di attività, primo anno di attività e così via).

Possono beneficiare di questa scadenza le imprese individuali, le società di persone e i relativi soci o associati, i quali percepiscono un reddito che deriva dalla partecipazione in una società soggetta a studi di settore.

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore il termine di pagamento non è dunque ancora scaduto. C’è tempo infatti fino al 7 luglio. Dall’8 luglio e fino al 20 agosto 2014 invece, si potranno ancora versare le imposte con un importo maggiorato dello 0,40% sulle somme da versare.

Tutti gli altri contribuenti (non soggetti agli studi) che non hanno versato le imposte entro il 16 giugno potranno invece effettuare il pagamento entro la data del 16 luglio 2014 applicando la maggiorazione dello 0,40% sulle somme dovute.

E i soggetti IRES?

Per le società di capitali, il termine di versamento del saldo IRES e IRAP è legato alla data di approvazione del bilancio. La proroga dei versamenti vale per le società la cui scadenza del versamento coincide con il termine del 16 giugno 2014.

Le società di capitali che hanno approvato il bilancio nel mese di giugno non possono usufruire della proroga, in quanto la loro scadenza del pagamento delle imposte coincide con la data del 16 luglio 2014 (20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%).

Anche i versamenti dei contributi previdenziali che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale” e i versamenti del diritto annuale per le camere di commercio seguono le scadenze dei versamenti di Unico perché ancorati a queste ultime scadenze.

Monza e Brianza – Desio 03/07/2014

Lo Studio Fontana offre assistenza continuativa in ambito contabile, consulenza fiscale, tributaria e gestionale, a privati, professionisti, aziende e condomini. Contattaci per diventare nostro cliente.

News

Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

Leggi tutto
Forfettari e agevolazione contributiva

Forfettari e agevolazione contributiva

― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

Leggi tutto
Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

Leggi tutto

Vuoi diventare nostro cliente?

Il nostro team è a disposizione per ogni esigenza

Contattaci