TRE STRADE PER LA SRL

― 21 Novembre 2013

Sono tre le strade oggi disponibili per chi vuole aprire una società a responsabilità limitata. Il quadro è stato modificato con il decreto Lavoro (D.L. 76, convertito dalla L. 99), fermo restando il minimo comune denomina­tore che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

La Srl ordinaria (art.2463, co.1-3, e 2464 c.c.). Il capitale minimo non può essere inferiore a 10mila euro e va versato almeno per il 25% in sede costitutiva. Il versamento ora non avviene più con le procedure bancarie, ma direttamente all’organo amministrativo: peraltro, il Notariato ritiene ancora accettabile – oltre all’assegno circolare intestato all’organo amministrativo – il versamento su un conto corrente vincolato alla società costituenda. La compagine societaria è libera: potranno essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche.

La Srl ordinaria a capitale ridotto (co.4 e 5, art.2463 c.c.). Fino alla riforma introdotta dal DL 76, la Srl a capitale ridotto era una tipologia a sé: poteva essere costituita con capitale di almeno un euro e fino a 10mila e i soci persone fisiche potevano avere età su­periore a 35 anni. Ora, invece, è assorbita in quella ordinaria: è possibile costituire Srl ordinarie anche con un capitale inferiore a 10mila euro, fino a un minimo di 1 euro, che va versato in denaro e integralmente al momen­to della costituzione.

La Srl semplificata (art.2463-bis c.c.). Anch’essa è stata riformata dal decreto Lavoro: resta l’obbligo che i soci siano persone fisiche, ma viene meno la necessità che abbiano non più di 35 anni. Il capitale sociale va interamente versato in denaro nella misura tra 1 e 9.999 euro, e le clausole statutarie sono vincolate a un modello standard (D.M. n.138/12) che – secondo l’art.2463-bis co.2 – è inderogabile; salvo, ovviamente, le deroghe necessarie che derivano dalle novità del D.L. n.76.

(Il Sole 24 Ore del 18 novembre 2013 – Paolo Meneghetti pag. 6)

 

 

Monza e Brianza – Desio 21/11/2013

 

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