Sono tre le strade oggi disponibili per chi vuole aprire una società a responsabilità limitata. Il quadro è stato modificato con il decreto Lavoro (D.L. 76, convertito dalla L. 99), fermo restando il minimo comune denominatore che per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.
La Srl ordinaria (art.2463, co.1-3, e 2464 c.c.). Il capitale minimo non può essere inferiore a 10mila euro e va versato almeno per il 25% in sede costitutiva. Il versamento ora non avviene più con le procedure bancarie, ma direttamente all’organo amministrativo: peraltro, il Notariato ritiene ancora accettabile – oltre all’assegno circolare intestato all’organo amministrativo – il versamento su un conto corrente vincolato alla società costituenda. La compagine societaria è libera: potranno essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche.
La Srl ordinaria a capitale ridotto (co.4 e 5, art.2463 c.c.). Fino alla riforma introdotta dal DL 76, la Srl a capitale ridotto era una tipologia a sé: poteva essere costituita con capitale di almeno un euro e fino a 10mila e i soci persone fisiche potevano avere età superiore a 35 anni. Ora, invece, è assorbita in quella ordinaria: è possibile costituire Srl ordinarie anche con un capitale inferiore a 10mila euro, fino a un minimo di 1 euro, che va versato in denaro e integralmente al momento della costituzione.
La Srl semplificata (art.2463-bis c.c.). Anch’essa è stata riformata dal decreto Lavoro: resta l’obbligo che i soci siano persone fisiche, ma viene meno la necessità che abbiano non più di 35 anni. Il capitale sociale va interamente versato in denaro nella misura tra 1 e 9.999 euro, e le clausole statutarie sono vincolate a un modello standard (D.M. n.138/12) che – secondo l’art.2463-bis co.2 – è inderogabile; salvo, ovviamente, le deroghe necessarie che derivano dalle novità del D.L. n.76.
(Il Sole 24 Ore del 18 novembre 2013 – Paolo Meneghetti pag. 6)
Monza e Brianza – Desio 21/11/2013