TRASFERIMENTO DELLA DETRAZIONE 36% – 50%

― 9 Maggio 2013

Il comma 8 del citato art. 16-bis, disciplina le ipotesi di decesso del soggetto beneficiario della detrazione ovvero di trasferimento (a seguito di cessione / donazione) dell’immobile sul quale sono stati eseguiti gli interventi che attribuiscono il diritto alla detrazione.

 Decesso del beneficiario della detrazione

 In caso di decesso del soggetto beneficiario della detrazione le rate residue si trasferiscono, per intero, esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. In merito va evidenziato che:

–         la detenzione materiale e diretta sussiste qualora l’erede assegnatario possa disporre del bene immediatamente e liberamente e “a proprio piacimento, quando lo desideri”, a prescindere dalla circostanza che abbia o meno adibito lo stesso a propria abitazione principale;

–         qualora la detenzione sia esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione può essere ripartita tra gli stessi in parti uguali;

–         non ha diritto alla detrazione residua: il coniuge superstite che ha rinunciato all’eredità e mantiene sull’immobile il solo diritto di abitazione in qualità di legatario ex lege, avendo perso la qualità di erede.

 Gli eredi usufruiscono delle rate residue di detrazione già a decorrere dall’anno del decesso, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 12.5.2000, n. 95/E.

Pertanto, nel caso in cui il decesso sia avvenuto nel 2012, l’erede usufruisce della detrazione già per il 2012 e pertanto dovrà riportarla nel proprio mod. UNICO 2013 PF e non nella dichiarazione del de cuius presentata da parte degli eredi.

 Cessione/donazione/permuta dell’immobile

 Nel caso in cui l’immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi di recupero venga ceduto, l’agevolazione non utilizzata in tutto o in parte:

–         è trasferita all’acquirente dell’immobile, in assenza di specifiche indicazioni nell’atto di compravendita;

–         rimane in capo al cedente, in caso di accordo con l’acquirente. A tal fine è necessario che nell’atto di cessione sia espressamente indicata la volontà delle parti.

 Le stesse considerazioni sopra evidenziate sono applicabili “in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile, anche nelle cessioni a titolo gratuito”, e pertanto anche in presenza di donazione o permuta.

 Inoltre, il trasferimento della detrazione si realizza anche qualora, in presenza di un immobile in comproprietà, uno dei comproprietari ceda all’altro la propria quota, con il conseguente consolidamento del diritto di proprietà in capo all’acquirente che diventa proprietario esclusivo dell’immobile (è il caso, ad esempio, dell’immobile in comproprietà al 50% tra 2 soggetti, di cui uno cede all’altro la propria quota).

 Riassumendo le ultime modifiche normative si evidenzia che:

–         per gli atti perfezionati fino al 16.9.2011, le rate residue della detrazione “passavano” automaticamente all’acquirente, senza alcuna possibilità di deroga;

–         per gli atti perfezionati dal 17.9 al 31.12.2011, le parti potevano scegliere liberamente il mantenimento della detrazione residua in capo al cedente ovvero il trasferimento della stessa all’acquirente;

–         per gli atti perfezionati dal 2012 il trasferimento della detrazione residua, come sopra accennato, passa all’acquirente, salvo diverso accordo delle parti.

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