Restano meno di sei mesi di “coesistenza” tra il nuovo ravvedimento e gli istituti che saranno abrogati dal 1° gennaio 2016, come l’adesione al Pvc. Un periodo nel quale i professionisti continueranno ad essere chiamati a un vero e proprio test di convenienza rispetto alla posizione dei contribuenti loro clienti. L’istituto del ravvedimento è stato profondamente rinnovato dalla Legge di Stabilità 2015 (L. n.190/14, art.1, co.637–639) per le violazioni e omissioni di imposte amministrate dalle Entrate. Queste innovazioni, però, hanno determinato l’abrogazione (con decorrenza dal 1° gennaio 2016) di alcuni istituti deflattivi del contenzioso, come l’adesione ai Pvc, inviti a comparire, l’acquiescenza rinforzata (ex art.15, co.2-bis, d.P.R. n.322/98), in quanto anch’essi, come il nuovo ravvedimento, consentivano al contribuente che aderiva agli elementi individuati dagli organi accertatori tout court, senza esperire alcuna attività di contestazione, di ottenere una riduzione delle sanzioni pari a 1/6 del minimo. Come evidenziato nella Circolare Assonime n.15/15, se da un lato il nuovo ravvedimento consente al contribuente soggetto ad attività ispettiva di sanare le inadempienze anche parzialmente, decidendo di ravvedersi solo per alcuni errori (in caso di Pvc l’adesione doveva essere integrale), dall’altro: la riduzione delle sanzioni in caso di controllo è inferiore rispetto a quella prevista per gli istituti abrogati, ancora utilizzabili nel 2015, passando da 1/6 per i Pvc a 1/5 per il ravvedimento; non è previsto il cumulo giuridico (ex art.12 D.Lgs. n.472/97) e quindi il contribuente dovrà calcolare le sanzioni per ciascuna violazione, con il rischio di commettere altri errori comportando la generazione di un “circolo vizioso”; non è possibile rateizzare gli importi dovuti, quindi il contribuente dovrà versare nello stesso momento le maggiori imposte, le sanzioni e gli interessi.
(Il Sole 24 Ore del 13 luglio 2015 – Paolo Bonsignore e Pierpaolo Ceroli pag. 25)
Monza e Brianza – Desio 18/07/2015