TASSAZIONE IMMOBILI

― 16 Maggio 2013

Gli immobili – terreni e fabbricati – sono soggetti a imposte che colpiscono il loro reddito (Irpef e addizionali all’Irpef), il loro possesso in quanto beni patrimoniali (Ici fino al 2011, Imu dal 1° gennaio 2012) e il loro trasferimento, realizzato mediante atto tra vivi – come la donazione o la compravendita – o attraverso la successione ereditaria.

Nel caso di trasferimento mediante compravendita, le imposte applicate sono l’imposta di registro (in alternativa, l’Iva) e le imposte ipotecaria e catastale. Nei trasferimenti per donazione (o successione) sono dovute l’imposta di successione e di donazione, che varia a seconda del rapporto di parentela o di coniugio tra il disponente e i beneficiari, e le imposte ipotecaria e catastale.

Per gli atti soggetti a Iva, non si applica l’imposta proporzionale di registro (principio di alternatività). Sono comunque dovute, generalmente in misura fissa, le imposte di registro, ipotecaria e catastale.

Per quanto riguarda l’Irpef, i redditi degli immobili sono cumulati con gli altri redditi del possessore e tassati secondo le aliquote previste per tale imposta. Poiché le aliquote Irpef sono progressive, uno stesso reddito proveniente da immobili può essere tassato, quindi, in misura più o meno elevata a seconda del reddito complessivo nel quale è confluito.

Per l’Imu, la nuova imposta municipale dovuta dal 2012 (vedi più avanti), il patrimonio immobiliare viene invece tassato di per sé, in modo proporzionale, senza riferimento alla capacità contributiva di chi lo possiede, salvo casi particolari.

 

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI

 

Gli immobili sono individuati attraverso gli identificativi catastali attribuiti dagli uffici provinciali dell’Agenzia – Territorio.

A ciascuna unità immobiliare urbana dei gruppi “A”, “B” e “C” è attribuita una categoria e la classe, in relazione alle sue caratteristiche e alla sua destinazione d’uso. Conseguentemente, viene determinata la rendita catastale.

Le unità immobiliari urbane sono classificate nei seguenti gruppi/categorie catastali.

 

I – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA

 A/1      abitazioni di tipo signorile

A/2      abitazioni di tipo civile

A/3      abitazioni di tipo economico

A/4      abitazioni di tipo popolare

A/5      abitazioni di tipo ultrapopolare

A/6      abitazioni di tipo rurale

A/7      abitazioni in villini

A/8      abitazioni in ville

A/9      castelli e palazzi di eminente pregio artistico o storico

A/10    uffici e studi privati

A/11    abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

B/1      collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme

B/2      case di cura e ospedali (senza fini di lucro)

B/3      prigioni e riformatori

B/4      uffici pubblici

B/5      scuole, laboratori scientifici

B/6      biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9

 B/7      cappelle e oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti

B/8      magazzini sotterranei per depositi di derrate

C/1      negozi e botteghe

C/2      magazzini e locali di deposito

C/3      laboratori per arti e mestieri

C/4      fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fini di lucro)

C/5      stabilimenti balneari e di acque curative (senza fini di lucro)

C/6      stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (senza fini di lucro)

C/7      tettoie chiuse o aperte

 

II – IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

 D/1      Opifici

D/2      Alberghi e pensioni (con fine di lucro)

D/3      Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)

D/4      Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)

D/5      Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)

D/6      Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)

D/7      Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/8      Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni

D/9      Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio

D/10    Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole

 

III – IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE

 E/1       Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei

E/2       Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio

E/3       Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche

E/4       Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche

E/5       Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze

E/6       Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale

E/7       Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti

E/8       Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia

E/9       Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E

  

COME SI DETERMINA LA RENDITA CATASTALE

 

Per gli immobili appartenenti alle categorie dei gruppi A, B e C la rendita catastale si ottiene moltiplicando la consistenza dell’unità immobiliare (espressa, rispettivamente, in vani, mc e mq) per la tariffa d’estimo, specifica per comune e zona censuaria, corrispondente alla categoria e alla classe assegnata all’immobile stesso. Le tariffe d’estimo sono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.

Alle unità immobiliari urbane dei gruppi “D” ed “E”, la rendita è invece attribuita mediante una stima diretta.

  

ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

 

I proprietari devono denunciare le nuove costruzioni all’ufficio provinciale dell’Agenzia – Territorio entro trenta giorni da quando sono divenute abitabili o idonee per l’uso a cui sono destinate.

Con la procedura informatica Docfa (Documenti catasto fabbricati), il contribuente stesso, con l’ausilio di un professionista abilitato, propone la rendita catastale.

L’ufficio, qualora rettifichi la rendita catastale già attribuita o proposta dal contribuente, ha l’obbligo di notificare all’interessato la nuova rendita avverso la quale, entro sessanta giorni, può essere presentato ricorso presso la competente Commissione tributaria.

Variazioni e volture

Chi ha l’obbligo di registrare un atto che trasferisce diritti reali sugli immobili o di presentare una dichiarazione di successione (di solito, notaio o erede) è tenuto, entro trenta giorni dalla registrazione, a presentare la domanda di voltura all’ufficio provinciale dell’Agenzia – Territorio.

La domanda consente la registrazione negli atti del catasto e il trasferimento della proprietà o di altro diritto reale. Questo obbligo può essere assolto dai notai chiedendo la “voltura automatica da nota di trascrizione”, mediante la quale l’aggiornamento degli atti del catasto viene effettuato direttamente con l’ausilio dei dati presentati per la trascrizione in conservatoria.

Nel caso di variazioni di carattere oggettivo, e cioè che abbiano riguardato, in modo permanente, la tipologia, la consistenza o la destinazione d’uso dell’immobile, gli interessati sono tenuti a presentare apposita domanda all’ufficio dell’Agenzia – Territorio.

Le variazioni e le volture possono essere presentate su supporto magnetico, consentendo così l’immediato aggiornamento degli atti.

 

 L’IRPEF SUI FABBRICATI

 

Dal 1° gennaio 2012 l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale non sono dovute sui fabbricati assoggettati all’Imposta municipale propria (Imu), ad eccezione degli immobili concessi in locazione.

I dati di tutti gli immobili posseduti, tranne quelli che non producono reddito di fabbricati (tra cui, gli immobili adibiti esclusivamente alla propria attività professionale e d’impresa, i fabbricati rurali destinati all’agriturismo, quelli destinati all’esercizio del culto, le costruzioni strumentali alle attività agricole, eccetera), devono essere dichiarati nel quadro RB del modello Unico (o quadro B del modello 730).

Il reddito da assoggettare a tassazione Irpef sarà calcolato tenendo conto esclusivamente dei fabbricati concessi in locazione, sempre che non sia stato scelto il regime di tassazione della “cedolare secca”. In quest’ultimo caso, infatti, i canoni di locazione sono tassati con un’imposta sostituiva e non concorrono alla determinazione del reddito complessivo ai fini Irpef.

Se per il fabbricato locato non si è scelto il sistema della “cedolare secca”, nella dichiarazione dei redditi deve essere indicato:

–         il canone ridotto del 15% (a decorrere dall’anno 2013, tale riduzione è pari al 5%, come previsto dall’art. 4, comma 74, della legge n. 92/2012);

–         il canone ridotto del 25%, per i fabbricati situati nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, Murano e Burano;

–         il canone ridotto del 35%, se l’immobile è riconosciuto di interesse storico o artistico.

 

Se il fabbricato si trova in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a “canone concordato”, in base agli accordi territoriali definiti tra le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini più rappresentative a livello nazionale, è prevista un’ulteriore riduzione del 30% del canone.

Nel caso di opzione per la cedolare secca, nella dichiarazione dei redditi va indicato il 100% del canone.

I fabbricati esenti da Imu, anche se non locati, sono sempre assoggettati, se dovute, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

 

 L’IRPEF SUI TERRENI

 

Il reddito dei terreni che sono (o devono essere) iscritti in catasto è costituito dal reddito dominicale e dal reddito agrario. Il proprietario del terreno o il titolare di altro diritto reale sullo stesso deve dichiarare sia il reddito dominicale sia quello agrario. Se un’altra persona vi esercita un’attività agricola, il reddito dominicale spetta, comunque, al proprietario del terreno, il reddito agrario a chi svolge l’attività agricola.

I redditi dei terreni soggetti a Irpef devono essere dichiarati nel quadro RA del modello Unico (o quadro A del modello 730), sul quale vanno indicati i redditi risultanti dai certificati catastali, rivalutati dell’80% per i redditi dominicali, del 70% per i redditi agrari.

La legge di stabilità per il 2013 ha previsto, per i periodi d’imposta 2013, 2014 e 2015, un’ulteriore

rivalutazione del 15% dei redditi dominicale e agrario (del 5%, per i terreni agricoli e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola). Di tale novità occorre tener conto già in sede di determinazione dell’acconto Irpef dovuto per il 2013.

Dal periodo d’imposta 2012, sul reddito dominicale dei terreni non affittati non è più dovuta l’Irpef (e le relative addizionali), poiché sostituita dall’Imu. Continua ad essere assoggettato alle citate imposte solo il reddito agrario. Per i terreni affittati sono dovute, invece, sia l’Imu che l’Irpef.

I terreni esenti da Imu (per esempio quelli in aree montane), anche se non affittati, sono sempre assoggettati, se dovute, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali.

 

 IMMOBILI ALL’ESTERO

 

A partire dal 2012, le persone fisiche residenti in Italia che possiedono immobili all’estero, a qualsiasi uso destinati, hanno l’obbligo di versare l’Ivie (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero).

Sono tenuti al pagamento dell’imposta:

–         i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;

–         i titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

–         i concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali;

–         i locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria (l’obbligo sussiste dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto).

L’imposta è dovuta in misura proporzionale alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (viene conteggiato per intero il mese nel quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni).

L’ammontare dell’imposta è pari allo 0,76% del valore degli immobili.

Se non superiore a 200 euro, l’imposta non è dovuta. In tal caso, il contribuente non è tenuto neanche ad indicare i dati relativi all’immobile nel quadro RM della dichiarazione dei redditi, fermo restando l’obbligo di compilazione del modulo RW.

Per calcolare il limite che dà diritto all’esenzione, si deve fare riferimento all’imposta determinata sul valore complessivo dell’immobile, a prescindere da quote e periodo di possesso e senza tenere conto delle detrazioni previste per l’eventuale credito d’imposta riconosciuto nel caso in cui sia stata eventualmente versata una tassa patrimoniale nello Stato estero in cui è situato l’immobile.

Per evitare doppia imposizione sullo stesso immobile, dall’imposta dovuta è possibile dedurre un credito pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Unione europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla somma dovuta si detraggono, prioritariamente, le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui sono situati gli immobili nell’anno di riferimento.

Inoltre, qualora sussista un’eccedenza d’imposta reddituale gravante su immobili ivi situati non utilizzata (articolo 165 del Tuir), si detrae dall’imposta dovuta in Italia per quegli immobili, fino a concorrenza del suo ammontare, anche un ulteriore credito d’imposta derivante da tale eccedenza.

 

Il valore dell’immobile da prendere in considerazione per il calcolo dell’imposta è costituito, generalmente, dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti da cui risulta il costo complessivamente sostenuto per l’acquisto di diritti reali diversi dalla proprietà.

Se l’immobile è stato costruito, si fa riferimento al costo di costruzione sostenuto dal proprietario e risultante dalla relativa documentazione.

In mancanza di tali valori, occorre tener conto del valore di mercato, rilevabile nel luogo in cui si trova l’immobile.

Per quanto riguarda gli immobili acquisiti per successione o donazione, il valore è quello dichiarato nella dichiarazione di successione o nell’atto registrato o in altri atti previsti dagli ordinamenti esteri con finalità analoghe.

Se l’immobile si trova in un Paese dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo che garantisce un adeguato scambio di informazioni, il valore è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l’immobile è situato ai fini dell’assolvimento di imposte di natura patrimoniale e reddituale. Tale criterio vale anche per gli immobili che sono pervenuti per successione o donazione.

In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile.

  

L’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU

 

L’imposta municipale propria è dovuta su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), compresa l’abitazione principale e le relative pertinenze.

Dal 1° gennaio 2012, sui fabbricati per i quali è dovuta l’Imu, tranne quelli concessi in locazione, e sul reddito dominicale dei terreni non affittati, non è più dovuta l’Irpef e le relative addizionali regionale e comunale. Per i terreni affittati sono dovute, invece, sia l’Imu che l’Irpef.

La legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) attribuisce quasi interamente ai Comuni, per gli anni

2013 e 2014, il gettito Imu (nel 2012 era invece prevista una riserva di gettito in favore dello Stato).

Rimane destinato allo Stato solo quello relativo agli immobili a uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

 Ai fini dell’applicazione dell’imposta è considerata abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica. Le pertinenze, invece, sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di una per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto insieme alla casa di abitazione.

 

 La base imponibile IMU

 La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile, determinato – per quelli iscritti in catasto – moltiplicando la rendita in vigore all’inizio dell’anno, rivalutata del 5%, per uno dei seguenti coefficienti:

–         160 per i fabbricati inseriti nel gruppo catastale A (ad esclusione di quelli A/10) e nelle categorie C/2, C/6 e C/7;

–         140 per i fabbricati censiti nel gruppo catastale B e nelle categorie C/3, C/4 e C/5;

–         80 per i fabbricati inseriti nelle categorie catastali A/10 e D/5;

–         60 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (ad esclusione della categoria D/5). Il moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;

–         55 per i fabbricati inseriti nella categoria catastale C1.

 La base imponibile è ridotta del 50%:

–         per i fabbricati di interesse storico o artistico;

–         per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’annodurante il quale sussistono dette condizioni.

 Per i terreni agricoli la base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per i seguenti coefficienti:

–         110 per i terreni agricoli, e quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

–         135 in tutti gli altri casi.

  

Le aliquote dell’imposta

 L’aliquota ordinaria dell’Imu è dello 0,76%, ma i Comuni, con apposita delibera del Consiglio comunale, possono modificarla in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali, così come possono ridurre fino allo 0,4% l’aliquota per gli immobili locati.

L’aliquota che si applica per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è fissata allo 0,4%, percentuale che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.

Per i fabbricati rurali l’aliquota è dello 0,4% se adibiti ad abitazione principale e dello 0,2% se strumentali, percentuale che i Comuni possono ridurre fino allo 0,1%.

Per l’applicazione dell’Imu si considera abitazione principale l’immobile iscritto, o iscrivibile, nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente ed hanno la residenza anagrafica. Le pertinenze, invece, sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

 

Le detrazioni

 I possessori della casa di abitazione principale e delle relative pertinenze (una al massimo per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) possono detrarre dall’imposta dovuta per questi immobili, fino a concorrenza dell’ammontare dovuto, l’importo annuo di 200 euro, da rapportare al periodo dell’anno per il quale l’immobile è stato destinato ad abitazione principale.

Se utilizzato come abitazione principale da più persone, la detrazione spetta a ciascuna di esse. In tal caso, l’importo totale di 200 euro va ripartito tra di loro senza tener conto della quota di possesso.

 Con apposita delibera, i Comuni possono ulteriormente elevare l’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

Per gli immobili non locati, posseduti da persone anziane o disabili residenti in istituti di ricovero (e precedentemente adibiti ad abitazione principale degli stessi), i Comuni possono prevedere l’assimilazione alla casa di abitazione principale, applicando l’aliquota ridotta e riconoscendo la detrazione annua di 200 euro. La medesima agevolazione può essere riconosciuta dai Comuni per l’unità immobiliare posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, sempre a condizione che la stessa non sia locata.

Se i componenti di un nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e le pertinenze, in relazione al medesimo nucleo familiare, si applicano per un solo immobile.

Per gli immobili che a seguito di separazione o divorzio sono stati assegnati ad uno dei coniugi, lo stesso risulta obbligato al pagamento complessivo dell’imposta, a prescindere dal fatto che sia proprietario o meno dell’immobile (diritto di abitazione): il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta può avvalersi dell’aliquota ridotta e della detrazione per l’abitazione principale.

Per i titolari di immobili degli Iacp assegnati con patti di futura vendita e degli alloggi assegnati dalle cooperative a proprietà indivisa, sempre e comunque adibiti ad abitazione principale, l’assimilazione spetta ai soli fini della detrazione ma non dell’aliquota ridotta.

Per gli anni 2012 e 2013, accanto alla detrazione di base di 200 euro, è prevista un’ulteriore detrazione di 50 euro per ogni figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimori abitualmente e sia residente anagraficamente nella stessa unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’ammontare complessivo di questa ulteriore detrazione non può essere superiore a 400 euro.

 

La dichiarazione IMU

 In linea generale, la dichiarazione Imu deve essere presentata quando modifiche oggettive e soggettive, non rilevabili direttamente dai comuni, danno luogo a una diversa determinazione dell’imposta.

Con il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 è stato approvato il modello da utilizzare, a partire dal 2012, nei casi previsti ed espressamente indicati nelle istruzioni alla compilazione del modello stesso.

I modelli sono messi a disposizione gratuita dei contribuenti presso i comuni. Sono inoltre disponibili, in versione “pdf editabile”, sul sito internet www.finanze.gov.it.

 L’art. 10 del decreto legge n. 35/2013 ha modificato il precedente termine di presentazione della dichiarazione Imu. Dal periodo d’imposta 2013, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso di un immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta.

Se non si verificano variazioni dei dati e degli elementi dichiarati, tali da determinare un diverso ammontare dell’imposta dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

 La dichiarazione Imu deve essere presentata al comune sul cui territorio si trova l’immobile interessato. Se gli immobili sono ubicati in più comuni, devono essere predisposte tante dichiarazioni per quanti sono i comuni.

La presentazione va effettuata mediante consegna diretta al comune, che rilascia apposita ricevuta.

In alternativa alla consegna diretta, l’interessato può:

–         spedire il modello all’ufficio tributi del comune in busta chiusa con raccomandata postale senza ricevuta di ritorno. Sulla busta occorre riportare la dicitura “Dichiarazione Imu” e indicare l’anno cui si riferisce. La dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale;

–         trasmetterlo in via telematica con posta certificata.

 È possibile spedire la dichiarazione anche dall’estero con lettera raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

 

Monza e Brianza – Desio 16/05/2013

 

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