Con l’IMU è tutto più semplice. La normativa prevede che ciascun contitolare sia tenuto al pagamento dell’imposta in ragione della propria quota di possesso e con riferimento alla propria situazione soggettiva. Per esempio: un immobile posseduto da tre soggetti dà luogo ad un’imposta calcolata da ciascuno in relazione alla propria condizione specifica, senza alcuna possibilità che uno dei tre sia chiamato a rispondere dei debiti degli altri due. Ne deriva che il Comune deve richiedere il versamento dell’IMU dovuta solo al soggetto inadempiente. Purtroppo con la TASI non sarà così. Vediamo perché.
È il caso di riprendere testualmente il combinato disposto dei commi 671 e 681, dell’art. 1, L. n. 147/2013 che così dispongono: “La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria”. Proseguendo: “Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria”.
Monza e Brianza – Desio 09/10/2014