Un ulteriore elemento di differenza dall’Imu e dalla Tasi è costituito dal sistema di versamento della Tari, che non viene calcolata direttamente dal contribuente e quindi non segue il criterio dell’autoliquidazione. Anche le modalità di pagamento sono più ampie. Infatti, accanto al sistema tradizionale dell’F24 (modello o bollettino postale centralizzato), la disciplina della Tari consente l’utilizzo di servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Rid, Pos, Mav, eccetera). Il contribuente dovrebbe quindi ricevere dal Comune l’apposito avviso di pagamento, con allegato modello precompilato, contenente l’importo dovuto per la Tari e il tributo provinciale (mediamente intorno al 5%), l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree, la destinazione d’uso, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. Eventuali variazioni in corso d’anno (ad esempio per modifica del numero dei componenti o della destinazione delle superfici) potranno essere conteggiate nella Tari del prossimo anno anche mediante conguaglio compensativo. Occorre, quindi, esaminare il regolamento comunale e verificare con quale mezzo viene inviato l’avviso di pagamento, se con posta semplice, con Pec o con altre modalità (notifica, raccomandata con avviso di ricevimento): nel primo caso si dovrebbe ricevere un sollecito, negli altri casi è scontata l’applicazione delle sanzioni del 30%, peraltro non riducibili. Infatti lo sconto previsto in caso di «adesione» del contribuente (sanzioni ridotte ad un terzo) non è applicabile all’omesso o al tardivo pagamento ma solo all’omessa o infedele dichiarazione.
(Il Sole 24 Ore del 4 dicembre 2014 – Giuseppe Debenedetto pag. 46)
Monza e Brianza – Desio 4/12/2014