Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti normativamente previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.
Per gli interventi che danno diritto al “Superbonus”, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d’imposta, il legislatore richiede, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti, l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 su un’apposita comunicazione da inoltrare all’Agenzia delle entrate che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Il visto in di conformità può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati (tra gli altri, commercialisti e consulenti del lavoro abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni).