Chi ha acquistato un bene agevolabile con il “super ammortamento” ha già usufruito dei benefici fiscali con il modello Unico 2016 o potrà ancora farlo con la dichiarazione tardiva entro 90 giorni dalla scadenza naturale del 30 settembre 2016.
Si ricorda che con la Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) è stata introdotta una nuova norma che ha consentito una deduzione straordinaria dalla base imponibile IRPEF e IRES commisurata al 40% dell’ammortamento ordinario sui beni materiali strumentali nuovi acquistati (anche tramite leasing) nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 ed il 31 dicembre 2016.
Gli investimenti devono riguardare beni strumentali “nuovi”, ovvero beni acquistati dal produttore o da soggetto diverso, mai utilizzati da parte del cedente o da altro soggetto, con esclusione dei beni merce e materiali di consumo.
Dal punto di vista fiscale, la norma prevede una variazione in diminuzione da calcolare in sede di dichiarazione dei redditi pari al 40% dell’ammortamento ordinario del costo del nuovo bene acquistato. A tal fine i quadri RF, RG, e RE prevedono un apposito rigo, colonna e/o codice atto ad identificare la maggiore componente di costo derivante dal “super ammortamento”.
Monza e Brianza – Desio