Negli studi di settore, il mancato responso di congruità, cui non è stato possibile porre rimedio in sede dichiarativa, non è certezza di accertamento e men che meno obbligo di corrispondere le maggiori imposte. L’accertamento da studi di settore costituisce, infatti, un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard dello strumento statistico, ma nasce solo in esito al contraddittorio.
In questo contesto, quindi, proprio l’effetto crisi non correttamente colto dal modello statistico può essere la giustificazione da addurre in contraddittorio all’Agenzia delle Entrate ed eventualmente poi nell’ambito del ricorso.
Infatti, la giurisprudenza tributaria si è spesso pronunciata per il pieno apprezzamento della crisi come elemento atto a giustificare la mancata congruità del contribuente rispetto al dato statistico. In questi casi la raccolta di tutti gli elementi che possono essere utili per evidenziare la peculiarità dell’effetto crisi sul caso specifico è raccomandabile (dati sulla crisi del settore, evoluzione della clientela, calo del fatturato, forza lavoro, incidenza costo del venduto, ecc.).
Una cosa opportuna è quella di anticipare all’Amministrazione finanziaria i motivi dell’effetto crisi sullo scostamento e sulla scelta del mancato adeguamento, utilizzando lo spazio “note aggiuntive” contenute nel modello ministeriale.
(Il Sole 24 Ore del 24 luglio 2013)
Monza e Brianza – Desio 25/07/2013