STP – SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

― 6 Maggio 2013

La Finanziaria 2012, nell’ottica della riforma del sistema ordinistico, ha previsto la possibilita’, per i professionisti, di esercitare la propria attivita’ anche in forma societaria. A tal fine è possibile scegliere tra la costituzione di una società di persone, di capitali ovvero una cooperativa. Nella societa’ possono partecipare anche soci non professionisti. Tuttavia, in ogni caso, il numero dei soci professionisti e la relativa partecipazione deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle delibere.

Recentemente è stato emanato il relativo regolamento attuativo che, in particolare, prevede:

– l’iscrizione della societa’ tra professionisti presso il Registro delle Imprese nonché presso il competente Ordine / Collegio;

– che la societa’, all’atto del conferimento dell’incarico, deve comunicare al cliente, per iscritto, l’elenco dei soci professionisti e dei soci non professionisti.

 

CARATTESISTICHE DELLE STP

A seguito dell’introduzione della nuova disciplina delle societa’ tra professionisti (STP) per esercitare l’attivita’ professionale “ordinistica” in forma associata:

– non è più obbligatorio utilizzare unicamente la modalità dello studio associato/societa’ semplice.

– possono essere utilizzati i “modelli” societari previsti dai Titoli V e VI del Libro V del CodiceCivile e quindi: societa’ di persone (ss, snc, sas); societa’ di capitali (srl, spa, sapa); societa’ cooperative.

In merito si rammenta che l’art. 9-bis, DL n. 1/2012, ha disposto che la cooperativa tra professionisti va costituita con un numero di soci non inferiore a 3.

La societa’ tra professionisti, come previsto dal comma 5 del citato art. 10, deve contenere nella denominazione l’indicazione della natura di societa’ tra professionisti e può avere ad oggetto, come disposto dal comma 8, “l’esercizio di più attività professionali”. Ciò consente quindi lo svolgimento di più attivita’ professionali da parte della stessa societa’ (si pensi, ad esempio, ad una STP formata da avvocati e dottori commercialisti).

 

GLI SPECIFICI ELEMENTI DELL’ATTO COSTITUTIVO

Il comma 4 del citato art. 10 dispone che la società per poter assumere la qualifica di STP deve contenere, nel suo atto costitutivo gli specifici elementi di seguito analizzati.

 Esercizio in via esclusiva dell’attività professionale

La lett. a) del citato comma 4, prevede l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci professionisti.

 Qualifica soggettiva dei soci

 La lett. b) del citato comma 4 dispone che possono essere soci della STP soltanto:

–  professionisti italiani iscritti ad Ordini, Albi e Collegi, anche in differenti sezioni.;

–  professionisti comunitari, purché in possesso di un titolo di studio abilitante;

–  soggetti non professionisti per lo svolgimento di sole prestazioni “tecniche” (soci   d’opera);

–  soggetti non professionisti solo per finalità d’investimento (soci di capitale).

 In merito va evidenziato che il citato art. 9-bis, DL n. 1/2012 ha disposto che il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni / decisioni dei soci.

 Criteri e modalità di esecuzione degli incarichi

In base alla lett. c) del citato comma 4 nell’atto costitutivo devono essere specificati i criteri e le modalità di esecuzione degli incarichi conferiti alla società tali da garantire:

–  l’esecuzione della prestazione da parte dei soli soci professionisti;

– la scelta da parte del cliente del professionista che eseguira’ la prestazione e in mancanza la comunicazione per iscritto al cliente del nominativo del professionista “designato”.

 Copertura assicurativa

 Il citato art. 9-bis ha introdotto all’art. 10 in esame la nuova lett. c-bis) in base alla quale la STP deve stipulare una polizza assicurativa per la responsabilita’ civile dei soci professionisti.

 Esclusione del socio radiato dall’Ordine

 In base alla lett. d) del citato comma 4 l’atto costitutivo della società deve contenere le modalità di esclusione del socio che è stato “cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo”.

 

CONFERIMENTO ED ESECUZIONE DELL’INCARICO

La STP al fine di garantire l’esecuzione delle prestazioni da parte dei soci professionisti “al momento del primo contatto con il cliente” ha l’obbligo di fornire allo stesso le informazioni relative:

–  al diritto del cliente a chiedere che la prestazione sia eseguita da uno o più soci professionisti da lui scelti;

–  alla possibilita’ che la prestazione sia eseguita “da ciascun socio in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attivita’ professionale”;

–  all’esistenza di eventuali conflitti d’interesse tra il cliente e la STP determinate anche dalla “presenza di soci con finalità d’investimento”.

 Il socio professionista può nell’esecuzione dell’incarico, comunicandone i relativi nominativi al cliente, avvalersi:

–  della collaborazione di ausiliari;

–  di sostituti “solo in relazione a particolari attività, caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili”.   

 

ISCRIZIONI 

Ai sensi dell’art. 7 del Decreto attuativo in esame la STP va iscritta, secondo le modalita’ previste dal DPR n. 581/95, in una sezione speciale del Registro delle Imprese. La funzione dell’iscrizione è quella di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ai fini della verifica dell’incompatibilità della società stessa.

Ai sensi dell’art. 8 del Decreto attuativo in esame la STP va iscritta in una sezione speciale presso l’Ordine / Collegio di appartenenza dei soci professionisti. Se di tipo multidisciplinare (ad esempio, presenza di dottori commercialisti e consulenti del lavoro) va iscritta presso l’Ordine / Collegio di riferimento dell’attività professionale individuata come prevalente nello statuto / atto costitutivo.

 

TASSAZIONE

 Non è ancora certo il regime di tassazione per le STP ma per ora, in attesa di specifiche disposizioni, l’orientamento dell’Agenzia sembra essere il seguente: il reddito prodotto dalla STP sara’ qualificato come reddito da lavoro autonomo e diviso tra i soci professionisti e sara’ quindi soggetto a contribuzione professionale. La eventuale quota incassata dal socio non professionista, invece, seguira’ un doppio binario: lavoro autonomo se non è imprenditore, reddito di impresa se è imprenditore.

La fattura emesso dalla STP, infine, sarà gravata dal contributo integrativo del 4% a carico del cliente), che una volta incassato andra’ versato alla cassa di previdenza di categoria. I compensi saranno invece soggetti a ritenuta d’acconto del 20%.

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