S.T.P. – SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI

― 13 Luglio 2013

In riferimento alle S.T.P. l’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato la Circolare n. 32/IR del 12 luglio 2013 in tema di “Nuova disciplina delle società tra professionisti che fornisce chiarimenti in merito a taluni aspetti relativi alle società tra professionisti. Si riporta la circolare in oggetto.

 

 

Le società tra professionisti: un’analisi storico-ricostruttiva. Cenni

 

Il recente intervento legislativo operato con la legge n. 183/2011 (1) ha segnato il definitivo superamento del tradizionale divieto di esercizio delle attività professionali in forma societaria e colmato la lacuna di una disciplina generale in materia di società tra professionisti (d’ora in avanti, s.t.p.).
È noto, infatti che, anche successivamente all’abrogazione dell’art. 2 della l. n. 1815/1939(2) che vietava l’esercizio delle professioni regolamentate in forma societaria, avvenuta tramite la l. n. 266/1997 (c.d. prima Legge Bersani)(3), gli interventi della giurisprudenza si sono orientati verso il riconoscimento di strutture societarie costituite su base personalistica ed esclusivamente tra professionisti iscritti ad albi. Ed il legislatore si è limitato ad alcuni interventi di settore.
Si impone, pertanto, la necessità di ripercorrere le tappe che hanno condotto all’emanazione della legge n. 183/2011 (4).

Il punto di partenza, come detto, è rappresentato dalla legge n. 266/1997 che, significativamente, oltre ad abrogare il divieto di costituire società tra professionisti, demandava a un regolamento interministeriale la fissazione dei requisiti organizzativi che dovevano caratterizzare tali nuovi enti. L’intervento legislativo, dunque, si connotava per una apertura verso strutture differenti da quelle fino ad allora impiegate per l’esercizio in comune delle professioni intellettuali.
Il regolamento non fu mai emanato(5) e il Consiglio di Stato, sia per motivi di legittimità che di merito, ne bloccò l’iter di pubblicazione esprimendo ben due pareri negativi sulla bozza predisposta(6).
Oltre ad un problema di gerarchia delle fonti, posto che l’art. 24, comma 2, della legge n. 266/1997 rinviava al detto regolamento di esecuzione “… per la eventuale deroga anche a norma di legge dettata dall’art. 2229 c.c.’, l’aspetto maggiormente controverso, secondo i giudici amministrativi, concerneva la possibilità di costituire società di professionisti di capitali i cui soci potessero essere anche soggetti sforniti della relativa abilitazione professionale(7).

La tradizionale tesi per cui l’esercizio in forma societaria di una professione regolamentata era riservato ai tipi delle società di persone, a cui mostrava di aderire il Consiglio di Stato, consentiva di recuperare il generale principio posto dall’art. 33 Cost. in base al quale la professione può essere esercitata solo da una persona fisica previo superamento dell’esame di Stato. In altri termini, il riconoscimento della possibilità di costituire società tra professionisti, ricorrendo ad uno dei tipi societari riservati dal legislatore all’investimento e caratterizzati dalla limitazione della responsabilità dei soci, avrebbe ingenerato, secondo il Consiglio di Stato, un’evidente disparità di trattamento col professionista persona fisica, esercente l’attività professionale a titolo individuale e illimitatamente responsabile secondo i generali canoni dell’art. 2740 c.c.

Tale impostazione, oltre a “bocciare” lo schema di decreto circolante sulla disciplina dell’esercizio in forma societaria delle professioni, fu supportata dalle successive pronunce della giurisprudenza(8) nell’ambito delle quali le società tra professionisti erano nettamente distinte dalle strutture societarie esercenti vere e proprie attività di impresa(9).

Sul punto, intervenendo nelle more dell’emanazione del richiamato regolamento interministeriale, il Tribunale di Milano, con il decreto del 5 giugno 1999, ha chiarito che può essere iscritta nel registro delle imprese una società di professionisti costituita in forma di società di persone e in modo specifico nella forma della società semplice, restando garantita, in tal caso, la responsabilità illimitata dei soci.

Successivamente, l’assetto veniva inciso da provvedimenti legislativi di settore che, lungi dal fornire una compiuta disciplina della s.t.p., andavano a regolamentare solo alcune attività professionali(10).
Il pensiero corre alla disciplina dell’esercizio della professione di avvocato in forma societaria, regolamentata secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 96/2001 e, ove, non diversamente disposto, dalle norme relative alla società in nome collettivo di cui al capo III, titolo V del libro V del codice civile, e alle società di ingegneria di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 162/2006(11).

Al contempo, il d.l. n. 223/2006 (c.d. seconda legge Bersani)(12), pur non alterando i tratti di fondo della società tra professionisti costituita tra soggetti iscritti in albi ed appartenenti ad ordini professionali, abrogava il “divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità”.

L’ordinamento italiano, in definitiva, permetteva di esercitare la professione a titolo individuale o nell’ambito di associazioni professionali (anche interdisciplinari) o per mezzo di tipi societari che consentivano di recuperare il principio della personalità dell’incarico e della relativa responsabilità, registrando, per tal motivo, un effettivo ritardo rispetto agli altri paesi, dove nel frattempo i legislatori avevano elaborato discipline ad hoc per le società tra professionisti(13).

In tale contesto, il legislatore della legge n. 183/2011 ha disciplinato la s.t.p., pur rinviando ad un successivo regolamento del Ministero della Giustizia, adottato di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, la definizione di alcuni importanti aspetti.

 

 

La normativa di riferimento delle “nuove” s.t.p.

 
Con la pubblicazione del decreto del Ministero della Giustizia n. 34/2013(14) (di seguito d.m. n. 34/2013) è stata completata la disciplina della s.t.p. di cui all’art. 10, commi 3-11, della summenzionata legge n. 183/2011.

I 12 articoli di cui risulta composto il d.m. n. 34/2013 sono intervenuti per disciplinare le tematiche indicate nell’art. 10, comma 4, lett. c), e commi 6 e 7, della l. n. 183/2011(15). Si tratta nello specifico di:

–         criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;

–         designazione del socio professionista da parte dell’utente e, in mancanza di designazione, preventiva comunicazione del nominativo per iscritto dall’utente;

–         incompatibilità;

–         osservanza del codice deontologico da parte dei professionisti e soggezione della società al regime disciplinare dell’ordine al quale risulti iscritta (e modalità tramite cui il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate).

La materia viene completata dagli artt. 1 e 2 del d.m. n. 34/2013 relativi sia all’ambito di applicazione delle disposizioni di rango secondario, sia alle definizioni dei concetti maggiormente rilevanti.
In particolare, l’art. 1 del regolamento (‘Definizioni’) chiarisce il profilo della s.t.p., precisando che:

–         la “società tra professionisti” è la società costituita secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile e alle condizioni previste nell’art. 10, commi 3-11, della legge n. 183/2011, avente ad oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in apposti albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico;

–         la “società multidisciplinare” è la società tra professionisti costituita per l’esercizio di più attività professionali ai sensi dell’art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011.

Con riferimento, poi, all’ambito di applicazione, l’art. 2 dispone che il regolamento trova applicazione alle società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, la cui costituzione è consentita ai sensi dell’art. 10 della legge n. 83/2011, facendo salve le associazioni professionali e le società tra professionisti costituite secondo modelli già vigenti all’entrata in vigore della legge n. 183/2011 quali le società tra avvocati di cui al d.lgs. n. 96/2001(16), le società di ingegneria di cui all’art. 90 del d.lgs. n. 162/2006 e le società di revisione di cui al d.lgs. n. 39/2010(17).

A tal riguardo, inoltre, va ulteriormente precisato che la definitiva abrogazione di ciò che residuava della legge n. 1815/1939 – effettuata dall’art. 10, comma 11, della legge n. 183/2011 – non inficia la validità di associazioni tra professionisti già costituite prima dell’entrata in vigore della legge n. 183/2011, né vieta la possibilità di costituirne delle nuove. Vengono meno solo quei requisiti formali previsti per la costituzione di associazioni tra professionisti iscritti ad albi e contemplati nel menzionato art. 1 della legge n. 1815/1939 che, per un verso, condizionavano la partecipazione degli associati e che, per altro verso, dovevano necessariamente comparire nella denominazione dello studio.

Ciò posto, il testo della legge n. 183/2011, pur consentendo l’esercizio delle professioni regolamentate sotto forma di società anche di capitali, non si sofferma sugli aspetti strettamente attinenti alla struttura societaria della s.t.p., limitandosi a individuare le condizioni che devono essere necessariamente recepite negli atti costitutivi della società.
Esula dall’ambito della presente indagine la volontà di indugiare sui tipi societari che di volta in volta potranno essere utilizzati all’atto della costituzione di una s.t.p.. Tale scelta sarà rimessa alla autonomia negoziale delle parti che si orienteranno verso l’uno o l’altro dei tipi societari a seconda delle proprie esigenze.

Questa circolare si soffermerà, piuttosto, sull’esame delle condizioni che la s.t.p. deve soddisfare per poter assumere la qualifica di società tra professionisti, in forza di quanto esplicitato nell’art. 10, commi 3 e 4, della legge n. 183/2010 e delle precisazioni contenute nel d.m. n. 34/2013.
In sede di costituzione, pertanto, le regole proprie del tipo prescelto dai soci verranno plasmate in funzione dei criteri sanciti nella disciplina speciale della s.t.p. contenuta nei detti provvedimenti e su cui si reputa necessario soffermare l’attenzione.

Come è intuitivo, essendo solo la normativa vigente oggetto della nostra analisi, non verranno affrontati gli aspetti su cui il legislatore non ha fornito precisazioni e rispetto ai quali sarebbe possibile offrire solo prime indicazioni di massima. L’elaborazione dottrinale e l’evoluzione della giurisprudenza consentiranno di sciogliere alcuni dubbi interpretativi, quali ad esempio, l’assoggettamento o meno della s.t.p. al fallimento e ad altre procedure di composizione negoziale della crisi(18) ovvero il riconoscimento alla s.t.p. del privilegio di cui all’art. 2751-bis n. 2, c.c.(19).

Le tematiche strettamente ordinistiche e relative sia all’iscrizione della s.t.p. nella sezione speciale del registro delle imprese e dell’albo, sia alle incompatibilità dei soci, così come i profili tributari e quelli previdenziali, inoltre, verranno trattate in successive circolari dedicate alla disciplina speciale della s.t.p..

 

 

I tipi societari

 
L’art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011 consente “la costituzione di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V, VI del libro V del codice civile. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiori a tre”.

Le società tra professionisti possono, pertanto, essere costituite ricorrendo sia ai tipi societari delle società di persone che a quelli delle società di capitali ovvero anche al tipo della società cooperativa. Con riferimento a quest’ultima, poi, la versione definitiva della l. n. 183/2011 – quale risultante dalle modifiche apportate con il d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 – ne circoscrive l’applicabilità a società con non meno di tre soci, derogando alla regola generale declinata nel primo comma dell’art. 2522 c.c. che fissa il numero minimo dei soci a nove.

Ne deriva, pertanto, che tutti i tipi societari ricompresi nella elencazione fornita dal legislatore possano essere impiegati per l’esercizio dell’attività professionale e che, in evidente rottura con il passato, oltre alle società di persone, si potrà ricorrere a tipi capitalistici.
Nell’ambito di questi ultimi, il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall’art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011, consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all’art. 2463- bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue(20).

La possibilità di fruire dei tipi societari contemplati nel titolo V sembrerebbe legittimare la conclusione per cui la s.t.p. possa assumere la forma di s.r.l. o s.p.a. unipersonale di cui unico socio sia un professionista iscritto in ordini o collegi(21). La questione è dibattuta, in quanto a sostegno della tesi contraria alla costituzione di s.t.p. con un unico socio sembrerebbe deporre la stessa legge n. 183/2011 quando dispone che l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale deve essere esercitata in via esclusiva da parte dei soci, ovvero quando impone che dalla denominazione sociale – o dalla ragione sociale – emerga con chiarezza l’indicazione che trattasi di società tra professionisti, vale a dire di società costituita per l’esercizio in forma associata della professione.

Va ulteriormente precisato che alla s.t.p., prescelto il tipo, dovranno applicarsi le regole codicistiche per quest’ultimo fissate, con gli opportuni adattamenti che tengano conto della disciplina speciale contenuta nella legge n. 183/2011 e nel regolamento attuativo e, in particolare, della circostanza che tramite la s.t.p. non si esercita attività di impresa, dovendo l’atto costitutivo prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Solo a titolo esemplificativo e restando in argomento, nell’ambito dell’atto costitutivo di una s.t.p. che abbia adottato il tipo della s.p.a andranno prudentemente articolate le “modalità alternative” che consentano l’esclusione del socio cancellato dall’albo con provvedimento definitivo (come peraltro impone l’art. 10, comma 4, lett. d), della legge n. 183/2011).

Occorre, infine, precisare che la legge n. 183/2011 consente di costituire, secondo uno dei tipi societari sopra elencati, società per l’esercizio di più attività professionali (c.d. società multidisciplinari), dando seguito alla riforma iniziata con il d.l. n. 223/2006, convertito con la legge n. 248/2006(22).

 

 

La sede

 

L’atto costitutivo dovrà dare evidenza della sede sociale della società e, conformemente a quanto previsto nell’ambito della disciplina dei differenti tipi societari, anche di eventuali sedi secondarie.
La sede legale rileva, tra l’altro, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo(23), dal momento che l’art. 9 del d.m. n. 34/2013 precisa che la domanda di iscrizione all’albo è rivolta al consiglio dell’ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale(24).

 

 

La denominazione o la ragione sociale

 

L’art. 10, comma 5, della legge n. 183/2001 precisa che la denominazione sociale della s.t.p., in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti.

Mentre la fonte primaria dimentica che le società costituite secondo i tipi delle società di persone operano sotto una ragione sociale, il regolamento attuativo rimedia alla svista del legislatore in occasione del procedimento di iscrizione nella sezione speciale dell’albo (art. 9, comma 3).
Ne consegue che la s.t.p., a seconda dei casi, indicherà nell’atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario effettivamente utilizzato, con la necessaria indicazione che trattasi di società tra professionisti.
Sembra consentito, dunque, l’impiego di formule di fantasia nella denominazione sociale e non sembra richiesto il necessario inserimento dei nomi dei soci professionisti nella ragione sociale, come invece il precedente normativo della società tra avvocati impone(25).
Considerato, in ogni caso, che si tratta di società costituite per l’esercizio di un’attività professionale tenute all’osservanza delle regole deontologiche e del precetto che impone il rispetto del decoro nell’esercizio della professione, andranno adoperate particolari cautele nella formulazione della denominazione sociale tramite l’impiego di formule di fantasia. Le considerazioni appena effettuate valgono anche con riferimento alle s.t.p. multidisciplinari.

 

 

I soci

 

L’art. 10, comma 4, lett. b), della legge n. 183/2011, con riferimento alla compagine societaria, precisa che l’atto costitutivo della s.t.p. può prevedere l’ammissione in qualità di soci:

–         dei soli professionisti iscritti ad ordini o collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante;

–         di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento.

Occorrerà, pertanto, precisare a quale categoria ricondurre la partecipazione del socio.
Per sgombrare il campo da possibili equivoci interpretativi, va sin da subito identificata la categoria del socio per prestazioni tecniche. Costui non è socio professionista e non può svolgere le prestazioni professionali che in base alle risultanze dell’atto costitutivo e in base alle competenze previste negli ordinamenti professionali di appartenenza sono riservate solo ai soci professionisti. Si tratta, piuttosto, di un socio che fornisce mansioni ancillari rispetto all’attività della s.t.p., quali ad esempio la gestione delle risorse umane o la gestione dei sistemi informatici.

Quanto al socio per finalità di investimento, premesso che anche tale qualifica è ignota ai più(26), costui apporta capitale, non è un socio professionista ma deve essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità sanciti nell’art. 6 del d.m. n. 34/2013(27).
Dall’atto costitutivo, inoltre, si deve evincere che il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o nelle decisioni dei soci; in stretta correlazione a quanto appena detto, la legge n. 183/2011 impone di formulare una clausola relativa alla precipua ipotesi di scioglimento della s.t.p. al venir meno delle condizioni inerenti alla prevalenza dei soci professionisti sia in termini numerici che in termini di partecipazione al capitale(28).

I limiti di partecipazione al capitale sociale per i soci non professionisti si ricavano indirettamente da quelli sopra descritti.

La legge n. 183/2011 tace sulle modalità degli apporti e dei conferimenti dei soci professionisti; la lacuna potrà essere colmata in relazione al tipo societario prescelto in sede di costituzione Senza alcuna pretesa di esaustività, si potrebbe ipotizzare che la prestazione professionale venga effettuata a titolo di conferimento a cui è correlata l’assunzione della qualifica di socio e l’acquisto delle partecipazioni nella s.t.p., nei limiti di compatibilità con l’ordinamento societario. Il conferimento d’opera, infatti, se è consentito nelle società di persone e nella s.r.l.(29), incontra nelle s.p.a. il divieto di cui all’art. 2342, comma quinto, c.c.

Nella s.p.a. si potrebbe ricorrere al congeniale istituto della prestazione accessoria che, oltre al particolare regime di trasferibilità delle azioni a cui è connesso l’obbligo della prestazione, consente di determinare particolari sanzioni in caso di inadempimento del titolare(30), ovvero all’emissione di strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, sesto comma, c.c.

Come accennato, nel silenzio della legge, il professionista potrebbe anche non essere socio d’opera, obbligandosi piuttosto verso la società ad effettuarla in base ad accordi conclusi all’occorrenza(31), fermo restando i limiti posti dal regolamento in punto di incompatibilità dei soci, su cui avremo modo di ritornare a breve(32).

Non è tutto.

La legge n. 183/2011 tace in ordine all’amministrazione della s.t.p. che potrebbe essere affidata anche a soci non professionisti, così come omette qualsiasi riferimento circa il regime di trasferimento delle partecipazioni del socio professionista.

Nell’uno e nell’altro caso occorrerà supplire per via statutaria con specifici accorgimenti che consentano al professionista di non subire indebite ingerenze nella esecuzione della prestazione professionale ovvero che garantiscano alla s.t.p. di poter contare sull’apporto di quel determinato professionista(33).
In sede di redazione dello statuto sarebbe auspicabile, pertanto, l’inserimento di clausole che affidino l’amministrazione esclusivamente a soci professionisti ovvero l’inserimento, compatibilmente alla disciplina del tipo societario prescelto, di clausole che attribuiscano a questi ultimi particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società(34), ovvero accorgimenti che possano “sterilizzare” l’influenza dei soci non professionisti in sede di nomina degli organi di amministrazione(35).
L’opzione interpretativa di riservare l’amministrazione della s.t.p. solo ai professionisti si lascia preferire in considerazione della circostanza che, come vedremo, l’esecuzione dell’incarico affidato alla s.t.p. è lasciata al professionista in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della prestazione professionale. Sarebbe opportuno, allora, che quest’ultimo svolga la propria attività libero da condizionamenti e svincolato da logiche che potrebbero risultare ispirate non tanto dall’interesse del cliente, quanto dall’interesse economico dei soci investitori amministratori(36).
Va messo in luce, infatti, che i criteri ideati rispetto alla partecipazione dei soci professionisti e la previsione contenuta nel successivo comma 7 dell’art. 10 della legge n. 183/2011 per cui il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate(37), non sembrano adeguati a ridimensionare il ruolo assunto dal socio non professionista all’interno della società(38).

Come detto, il regolamento attuativo ha previsto espliciti requisiti di onorabilità per i soci professionisti e per i soci di investimento.

 

 

L’oggetto sociale

 
L’art. 10 della legge n. 183/2011 precisa che l’atto costitutivo della s.t.p. deve prevedere l’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci.

Tale esercizio è consentito solo ai soci in possesso dei requisiti previsti nell’ambito della disciplina delle professioni regolamentate (art. 10, comma 4, lett. c) e art. 10, comma 3, della legge n. 183/2011).
L’art. 1, comma primo, lett. a) del d.m. n. 34/2013 replica che la società tra professionisti ha come oggetto l’esercizio di una o più attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in appositi albi o elenchi regolamentati nel sistema ordinistico(39).

Ne consegue, allora, che l’oggetto sociale della s.t.p. è l’attività professionale regolamentata esercitata in via esclusiva(40), come si evince dal combinato disposto delle summenzionate disposizioni e come sembrano confermare quelle inerenti sia al conferimento dell’incarico, sia al regime delle responsabilità – che ricadono entrambe sulla s.t.p. – contenute negli artt. 3 e ss. del d.m. n. 34/2013.

L’esclusività dell’oggetto sociale preclude l’inclusione di attività che non siano professionali ma imprenditoriali(41) e, logicamente, di attività relative ad ambiti di lavoro autonomo non riconducibili all’ordinamento dei soci professionisti.

La ricostruzione appena effettuata consente, pertanto, di concludere che:

–         solo i professionisti iscritti in albi o ruoli di professioni regolamentate possono partecipare alla s.t.p. apportando l’attività professionale dedotta nell’oggetto sociale;

–         sono escluse attività che non siano qualificabili come professionali, vale a dire di attività commerciali.

Come corollario di quanto detto, discende altresì che l’ambito di applicazione della normativa speciale della s.t.p. non riguarda altre forme aggregative tra soggetti non iscritti ad ordini o collegi e annoverabili tra i prestatori d’opera generalmente intesi.

 

 

Il conferimento e l’esecuzione dell’incarico

  
L’atto costitutivo deve prevedere che l’incarico conferito alla s.t.p. venga materialmente eseguito dal socio professionista secondo criteri e modalità stabiliti nel d.m. n. 34/2013 (art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 183/2011) e che la società abbia stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti (art. 10, comma 4, lett. c-bis), della legge n. 183/2011)(42).

Come accennato, l’ambito di intervento del d.m. n. 34/2013è stato circoscritto dalla legge n. 183/2011 a fornire indicazioni circa “criteri e modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall’utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all’utente” (art. 10, comma 4, lett. c)).

Il capo II del d.m. n. 34/2013 inerisce al conferimento e all’esecuzione dell’incarico professionale.
Nell’art. 3 viene esplicitato che tutte le prestazioni richieste dalla clientela siano eseguite dai soci in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della professione, ribadendo in tal modo il principio della personalità dell’esecuzione dell’incarico affidato dal cliente e declinato nella legge n. 183/2011 all’art. 10, comma 4, lett. c).

Per consentire una scelta informata da parte del cliente, la societàè tenuta a fornirgli, sin dal momento del primo contatto (e dunque sin dalle trattative), anche tramite il socio professionista, informazioni relative:

–         al diritto del cliente di chiedere che l’esecuzione dell’incarico conferito alla società sia affidato a professionisti della società dallo stesso individuati. A tal fine il regolamento impone la consegna al cliente di un elenco scritto dei singoli professionisti con l’indicazione dei titoli o delle qualifiche professionali possedute nonché l’elenco dei soci con finalità di investimento;

–         alla possibilità che l’incarico sia eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività professionale;

–         all’esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra cliente e società, che siano anche determinate dalla presenza di soci con finalità di investimento. A tal fine, viene consegnato al cliente un elenco dei soci investitori.

Il regolamento precisa, infine, che la prova degli adempimenti sopra descritti, a carico della s.t.p., e il nominativo del professionista o dei professionisti eventualmente scelti dal cliente devono risultare da atto scritto.

Rispetto ai criteri indicati, emerge con chiarezza la volontà di demarcare la netta distinzione tra conferimento dell’incarico ed esecuzione dell’incarico(43) l’uno effettuato a favore della società, l’altra lasciata alla determinazione del singolo professionista in ossequio al generale principio di cui all’art. 2232 c.c. e di indicare le modalità affinché il cliente sia messo in condizione di effettuare consapevolmente la scelta delle professionalità maggiormente idonee a ricoprire l’incarico conferito alla società.

Ne deriva, pertanto, un sistema in cui il cliente vanta nei confronti della s.t.p. sia un diritto di informazione, sia un diritto di scelta, assunte le relative informazioni.

A conferma di ciò, depone la previsione che, in mancanza di scelta da parte del cliente, la s.t.p. può procedere direttamente a designare il professionista – o i professionisti – purché individui soggetti in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione richiesta in considerazione delle competenze tecniche contemplate negli ordinamenti professionali. Al ricorrere di questa ipotesi, come impone la legge n. 183/2011, il nominativo del socio scelto dalla s.t.p. deve essere comunicato per iscritto al cliente prima che sia data esecuzione all’incarico(44).

La tutela della clientela trova ulteriore supporto nell’art. 5 del regolamento, in ragione del quale l’esecuzione dell’incarico è affidata al socio professionista.

Quest’ultimo, come si esprime il regolamento, può avvalersi – sotto la propria direzione e sotto la propria responsabilità – della collaborazione di ausiliari e, solo in relazione a particolari attività caratterizzate da sopravvenute esigenze non prevedibili, di sostituti(45). In tal caso la s.t.p. è tenuta a comunicare al cliente i nominativi degli ausiliari e dei sostituti con le stesse modalità impiegate per la comunicazione dei nominativi dei soci professionisti al momento del primo contatto: la s.t.p., allora, deve consegnare al cliente un elenco scritto con puntuale indicazione di titoli e qualifiche professionali dei collaboratori. Entro tre giorni dalla comunicazione, il cliente può comunicare il proprio dissenso in presenza del quale, pur nel silenzio del regolamento, dovrebbe essere riconosciuta al cliente la facoltà di scelta del sostituto, con le modalità sopra indicate (art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 34/2013).

In sede di prima applicazione della normativa si renderà necessario coordinare le regole in punto di conferimento dell’incarico con la recente disciplina relativa alla determinazione del compenso per le prestazioni professionali, come risultante dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012.
A ben vedere, la vicenda relativa al conferimento dell’incarico risulta articolata in due momenti.
Al momento del primo contatto, la s.t.p. è tenuta a consegnare al cliente l’elenco scritto sopra menzionato e, secondo quanto previsto dall’art. 9 del d.l. n. 1/2012, un preventivo di massima relativo alla misura del compenso per la prestazione richiesta dal cliente.

Al momento del conferimento dell’incarico le parti pattuiscono il compenso(46) e, in quella sede, la s.t.p. deve fornire al cliente informazioni dettagliate circa:

–         la complessità dell’incarico (distinguendo tra prestazione c.d. uno actu e prestazione continuativa);

–         gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico;

–         gli estremi della polizza assicurativa e relativo massimale(47);

–         le indicazione delle singole voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi, in relazione alle singole prestazioni.

Più precisamente, la determinazione del compenso, oltre ad essere adeguata all’importanza dell’opera, come prescrive l’art. 9 del d.l. n. 1/2012, non potrà discostarsi dal precetto di cui all’art. 2233 c.c. che impone altresì il rispetto del decoro della professione.

Al momento del conferimento dell’incarico, pertanto, la s.t.p., subordinatamente all’aver reso un’adeguata informazione al cliente, dovrà pattuire un compenso eventualmente maggiorato in ragione di particolari difficoltà riscontrate nell’esecuzione della prestazione professionale e non ipotizzabili al momento del primo contatto.

Qualora la prestazione richiesta alla s.t.p. sia continuativa e ultrannuale, inoltre, sarà data evidenza dell’adeguamento sulla base della variazione dell’indice Istat.

Allo stesso modo, nella lettera d’incarico, andrà puntualizzato il compenso attribuito ad eventuali collaboratori, l’opera dei quali verrà individuata e, se del caso, condizionata a sopravvenute esigenze.
Occorre precisare, poi, che la legge non considera l’evenienza che l’incarico venga svolto congiuntamente da più professionisti della s.t.p..

Al fine di evitare contestazioni da parte del cliente rispetto a costi ritenuti troppo elevati, anche in considerazione di quanto previsto nell’ambito del art. 10, comma 4(48), il compenso dovrebbe essere parametrato all’attività svolta da un solo socio, ancorché, in relazione alla specificità e alla difficoltà dell’incarico, la società e il cliente possano espressamente pattuire in modo differente.
Restando in argomento, e in conclusione, va detto che, al momento del conferimento dell’incarico la s.t.p. deve informare il cliente, oltre che degli obblighi di cui al d.lgs. n. 196/2003 (49) sul trattamento dei dati personali, anche di quelli in materia di adeguata verifica della clientela imposti dal d.lgs. n. 231/2007 (50) che, specularmente a quanto avviene nelle ipotesi di incarichi affidati ad associazioni professionali, effettuerà per tramite del professionista incaricato dell’esecuzione.

 

 

La responsabilità

 
La legge istitutiva e il regolamento non prendono posizione circa il regime di responsabilità della società.
Il precedente normativo della società tra avvocati affronta l’argomento nell’art. 26 del d.lgs. n. 96/2001 (51), distinguendo tra responsabilità professionale e responsabilità per le obbligazioni sociali non derivanti dall’attività professionale.

Nell’ambito del d.lgs. n. 39/2010, a proposito della responsabilità della società di revisione, l’art. 15 declina un articolato regime che si fonda sulla solidarietà dei revisori, della società e degli amministratori rispetto alla società che ha conferito l’incarico, ai soci di quest’ultima e ai terzi per i danni derivanti dall’inadempimento ai loro doveri e che esplicita altresì la responsabilità solidale tra responsabile della revisione e dipendenti che hanno collaborato all’attività di revisione(52).
Le incongruenze segnalate dalla dottrina con riferimento all’una e all’altra disciplina possono essere alla base dell’assenza di previsioni ad hoc nell’ambito della normativa sulla s.t.p. e, in via interpretativa, fanno propendere per l’esclusione dell’applicazione in via analogica delle regole dettate per i due modelli societari di cui sopra(53).

Il regime di responsabilità della s.t.p. può, allora, venire ricostruito, in linea generale, in base alle disposizioni inerenti sia al conferimento dell’incarico, sia all’obbligo di copertura assicurativa, che come accennato, ricadono sulla s.t.p.(54).

Sembra, pertanto, emergere la responsabilità contrattuale della società nei confronti della clientela per l’inadempimento del socio professionista, il ruolo del quale è, in tale circostanza, del tutto equiparabile a quello svolto dal sostituto incaricato dal professionista individuale(55).
Ad ogni buon conto, la responsabilità del professionista nei confronti del cliente dovrebbe pure insorgere, ma a titolo di responsabilità da contatto(56), in ossequio alle conclusioni a cui è pervenuta parte della giurisprudenza e della dottrina(57), ovvero a titolo di responsabilità extracontrattuale.

 

 

La polizza assicurativa

  
Come accennato, una clausola dell’atto costitutivo deve indicare che la s.t.p. ha stipulato una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile per i danni eventualmente provocati alla clientela dai soci professionisti (art. 10, comma 4, lett. c-bis, della legge n. 183/2011).
Oltre a quanto esposto nel paragrafo precedente emergono, con riferimento all’obbligo di copertura assicurativa, alcune problematiche derivanti dalla circostanza che l’art. 5 del d.p.r. n. 137/2012 impone al professionista di stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti alla clientela dall’esercizio dell’attività professionale(58).

Si tratta di capire, in altri termini, se la copertura assicurativa stipulata dalla s.t.p. sia di per sé sufficiente e non occorra che i professionisti soci siano a loro volta assicurati, ovvero se tale obbligo per la copertura dei danni arrecati in esecuzione di incarichi professionali riconducibili all’esercizio della professione ricada sempre e comunque su chiunque risulti iscritto in albi o elenchi tenuti da ordini o collegi.

Il generale obbligo di copertura assicurativa e la relativa disclosure al cliente al momento dell’assunzione del’incarico imposti dal d.l. n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011, e recuperati nel summenzionato art. 5 del d.p.r. n. 137/2012, portano a sostenere che tutti coloro che esercitano una professione regolamentata(59) devono stipulare idonea assicurazione, siano essi persone fisiche o società.

Per quanto concerne l’attività espletata dal professionista nell’ambito della s.t.p., poi, posto che ricade su quest’ultima la responsabilità civile da inadempimento dell’incarico, secondo la legge, sarà proprio la s.t.p. il soggetto contraente della polizza che verrà stipulata anche a favore dei soci professionisti che curano, all’interno della s.t.p., l’esecuzione degli incarichi professionali, nonché, in base a quanto in precedenza precisato, dei sostituti e degli ausiliari di questi ultimi, al ricorrere delle condizioni che ne legittimano l’impiego; di conseguenza, il socio professionista non sarà obbligato a stipulare un’ulteriore polizza a proprio nome.

A tal riguardo, va sin d’ora precisato che lo stesso professionista, pur non potendo essere contemporaneamente socio di varie s.t.p., può continuare l’esercizio della attività professionale in forma individuale, essendo titolare di propria partita IVA (si pensi, ad esempio, ad attività quali: amministratore, liquidatore, sindaco o revisore di società ed enti, perizie giudiziarie e stragiudiziarie, attestatore, ecc.): l’art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011 e l’art. 6 del d.m. n. 34/2013, infatti, chiariscono che l’incompatibilità si produce solo ed esclusivamente con riguardo a più s.t.p.. In tal caso, il socio professionista sarà chiamato a stipulare una propria polizza assicurativa per la copertura dei rischi professionali derivanti dall’esercizio di tali attività al di fuori della s.t.p..

In definitiva, oggetto di valutazione ai fini della copertura assicurativa di cui all’art. 5 del d.p.r. n. 137/2012, allora, dovrà essere l’effettivo ambito dell’attività professionale esercitata dal socio professionista.

 

 

Lo scioglimento della società per assenza della condizione di prevalenza dei soci professionisti

 
Una clausola dell’atto costitutivo deve prevedere che il venir meno della prevalenza dei soci professionisti nella percentuale indicata in precedenza può comportare lo scioglimento della s.t.p. e la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo se la società non provvede a ristabilire tale prevalenza nel termine di sei mesi (art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 183/2011).

Si tratta a ben vedere di una ipotesi tipica di scioglimento della società, in quanto declinata solo per la s.t.p., che produce effetti allo scadere dei sei mesi concessi alla s.t.p. per ripristinare le percentuali di partecipazione dei soci all’interno della compagine societaria e che comporta, a livello pratico, l’esigenza di coordinare le regole dettate per i tipi societari in punto di scioglimento e liquidazione con la disciplina speciale della s.t.p..

Più specificatamente, al verificarsi di tale ipotesi il legislatore ha ideato una sequenza procedimentale che inizia tramite l’accertamento della causa di scioglimento secondo le regole stabilite per il tipo societario di riferimento(60), segue con la liquidazione sempre secondo i canoni fissati dalla legge in considerazione della modularità del tipo societario prescelto e termina, per un verso, con la cancellazione dal registro imprese e, per altro verso, con la cancellazione dalla sezione speciale dell’albo in cui la s.t.p. è stata iscritta.

In modo simmetrico a quanto previsto per il professionista persona fisica, che può essere nuovamente iscritto quando la causa per cui è stato cancellato dall’albo sia stata rimossa, la s.t.p. – una volta che la liquidazione sia stata revocata, previa ricomposizione della compagine societaria nei limiti indicati dal legislatore – potrà vantare diritto a nuova iscrizione nell’albo di appartenenza.

 

 

Le s.t.p. multidisciplinari

 
Quanto accennato con riferimento alla partecipazione dei soci e all’esclusività dell’oggetto sociale, deve essere traslato nell’ambito dell’atto costitutivo di s.t.p. multidisciplinari.

Come detto, l’art. 10, comma 8, della legge n. 183/2011 consente la costituzione di s.t.p. per l’esercizio di più attività professionali.

Il regolamento attuativo precisa che tali società sono costituite per l’esercizio di più attività professionali tra quelle regolamentate nel sistema ordinistico, tramite il rinvio alla disciplina generale (art. 1, comma 1, lett. b)).

Si ritiene, pertanto che tali società possano costituirsi tra appartenenti a differenti professioni regolamentate nei limiti di compatibilità con gli ordinamenti professionali(61).

Alla luce di ciò:

–         è preclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari tra professionisti e soggetti non iscritti in albi ai fini dell’esercizio delle attività professionali dedotte nell’oggetto sociale. Coloro che non sono professionisti “regolamentati” potranno partecipare, al pari di altri soggetti, in qualità di soci per mere prestazioni tecniche, come sopra individuate, o ricoprire la qualifica di soci di capitale;

–         è preclusa la possibilità di costituire società multidisciplinari con iscritti in albi di professioni regolamentate escluse dall’ambito di applicazione della normativa in esame(62).

Il criterio generale enunciato nell’art. 10, comma 4, lett. c), della l. n. 183/2011, da cui si evince che l’incarico professionale può essere svolto solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta dal cliente e che implicitamente sancisce corrispondenza tra attività professionale dedotta nell’oggetto sociale e competenze dei soci professionisti appartenenti alla compagine societaria, permette di concludere che la costituzione di società multidisciplinari è consentita solo tra iscritti ad albi professionali in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle differenti attività indicate nell’atto costitutivo, con importanti ricadute sul fronte del conferimento e dell’esecuzione dell’incarico professionale.

Le stringenti regole dettate in punto di conferimento dell’incarico dal regolamento attuativo (art. 3) agevolano la prospettazione dell’ulteriore corollario per cui l’esecuzione della prestazione nell’ambito di s.t.p. multidisciplinare dovrà essere posta in essere solo dal socio professionista in possesso delle abilità e delle competenze tecniche adeguate rispetto alle richieste del cliente.
Al fine di poter dar corso al successivo adempimento di iscrizione ex art. 8 del regolamento, inoltre, l’atto costitutivo della società multidisciplinare dovrà dare evidenziazione della c.d. attività professionale prevalente, se esistente(63).

Le osservazioni formulate dai primi interpreti circa l’assenza di criteri utili ai fini dell’evidenziazione della c.d. attività prevalente(64) ha indotto gli estensori della relazione illustrativa – seguiti anche dalla Camera di Commercio di Milano – ad ipotizzare la possibilità di non connotare una delle attività in termini di prevalenza, con conseguente iscrizione della s.t.p. multidisciplinare negli albi di appartenenza dei singoli professionisti.

 

 

L’iscrizione nel registro delle imprese e nell’albo professionale: cenni e rinvio

 
La legge n. 183/2011 tace in merito agli adempimenti pubblicitari delle s.t.p. e non contiene disposizioni attinenti all’obbligo e alle modalità di iscrizione nell’albo professionale.
Sin dalla pubblicazione del testo legislativo, peraltro, era possibile evincere l’esistenza dell’obbligo di iscrizione della s.t.p. nell’albo professionale visto che la societàè soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta (art. 10, comma 7, della legge n. 183/2011) e considerato che la società si scioglie ed è cancellata dall’albo nei casi in cui venga meno la prevalenza dei soci professionisti (per teste e quote)(65).

Sugli adempimenti pubblicitari della s.t.p. il regolamento è intervenuto con gli articoli 7-11 declinando, in sostanza, un regime pubblicitario articolato su due livelli: l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e l’iscrizione nella sezione speciale dell’albo.

Va posto in evidenza che l’art.7, attinente all’iscrizione nel registro delle imprese, ricade nel capo III del regolamento specificatamente dedicato alla disciplina della partecipazione alla società tra professionisti e non nel capo IV che invece ha ad oggetto la materia dell’iscrizione all’albo e quella del regime disciplinare. Tale inclusione trova giustificazione nella precipua funzione ricollegata all’iscrizione(66).
Su tali aspetti si avrà modo di ritornare in una prossima circolare.

_________________________________________
Note:
(1) Si tratta dell’art. 10 rubricato “Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti” della legge n. 183/2011, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”.

(2) L’abrogazione dell’art. 2 della legge n. 1815/1939 è avvenuta per tramite dell’art. 24, rubricato “Norme in materia di attività di assistenza e consulenza’, della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante “Interventi urgenti per l’economia”.

(3) Relativa alla “Disciplina degli studi di assistenza e di consulenza”.

(4) Per approfondimenti sulle vicende storiche della compatibilità fra modello societario e professioni intellettuali e per la ricostruzione del fenomeno “società tra professionisti” all’indomani della pubblicazione del d.lgs. n. 96/2001, si rimanda a C. BAUCO, G. FREZZA, G. VALENTE, Le società di professionisti, Milano, 2002.

(5) La bozza di regolamento prendeva posizione, in ogni caso, su aspetti fondanti la nuova disciplina quali, ad esempio, i tipi societari effettivamente utilizzabili dalle società tra professionisti, le regole di governance, il numero dei dipendenti della società rispetto ai professionisti.

(6) Si tratta del parere n. 35/1998 espresso dalla sezione consultiva nell’adunanza del 9 marzo 1998 e del parere n. 72/1998 espresso dalla sezione consultiva nell’adunanza dell’11 maggio 1998.

(7) Si veda M. RESCIGNO, Le società tra professionisti, Milano, 1984; ID. La “lunga marcia” verso la società tra professionisti, in La società tra avvocati, a cura di L. DE ANGELIS, Milano, 2003, 21.

(8) Cfr., Trib. Milano, 5 giugno 1999, in Soc., 1999, 984. Tra la giurisprudenza di legittimità si segnalano anche Cass. I sez. civ. n. 2078/2001 che pone in evidenza la differenza tra società di mezzi e società tra professionisti e, più di recente, per il trattamento fiscale, Cass. V sez. civ., n. 11466/2009.
(9) Le società di revisione, ad esempio, non erano considerate società tra professionisti vista la composizione della compagine societaria. La recente riforma introdotta con la legge n. 139/2011 comporta una rivisitazione in chiave critica di tale tesi, quantomeno sotto l’aspetto dei requisiti di professionalità dei soci. Orientato nel senso della riconducibilità della società di revisione alla figura della società professionista, M. BUSSOLETTI, Le società di revisione, Milano, 1985, 287 e ss.

(10) Per approfondimenti si rimanda a C. BAUCO, G. FREZZA, G. VALENTE, Le società di professionisti, cit..

(11) Con il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96è stata data “Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale”; il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 162 contiene il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/717/CE e 2004/18/CE”.

(12) Si tratta del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale” e convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(13) Senza pretesa di esaustività, e restando nei tradizionali ordinamenti di civil law, è il caso di segnalare l’esperienza francese della Société d’exercise libéral disciplinata nella legge 90-1258 del 31 dicembre 1990 ovvero il modello tedesco della partnership professionale (Partnerschaftsgesellschaft, PartGG) introdotta il 27 luglio 1994. Più recente è la disciplina della Sociedad profesional spagnola di cui alla legge n. 2/2007.

(14) Si tratta del Decreto ministeriale 8 febbraio 2013, n. 34, recante il “Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183′, in vigore dal 22 aprile 2013.

(15) La versione definitiva dell’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 si deve all’intervento effettuato con il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

(16) Come precisato dalla Relazione illustrativa dell’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, devono ritenersi escluse dall’ambito di applicazione della disciplina della s.t.p. in commento anche le società tra avvocati che dovranno essere regolamentate in attuazione della delega contenuta nella legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”. L’art. 5 della legge n. 247/2013 ha, infatti, delegato la disciplina della società tra avvocati all’emanazione di un decreto legislativo, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 10 della legge n. 183/2011 e in considerazione della rilevanza costituzionale del diritto di difesa, secondo i principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere da a) a n) del comma 2 dell’art. 5; tra gli altri: prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’Albo (lett. a)); prevedere che ciascun avvocato possa far parte di una sola società tra avvocati (lett. b); disciplinare l’organo di gestione della società tra avvocati prevedendo che i suoi componenti non possano essere estranei alla compagine sociale (lett. d)).

(17) Cfr. l’art. 2 del d.lgs. n. 39/2010 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE relative alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidate, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”.

(18) La legge n. 183/2011 non contiene previsioni al riguardo. La circostanza che la s.t.p. non esercita attività di impresa potrebbe comportare l’applicazione delle disposizioni di cui alla legge n. 3/2012 relativa alla composizione della crisi da sovraindebitamento.

(19) Sul riconoscimento del privilegio alle associazioni professionali e alle società tra professionisti costituite secondo i tipi delle società personali, si veda, tra gli altri Cass. civ., sez. I, 28 luglio 2010, n. 17683, in Fallim., 2011, 280, commentata da A.M.LEOZAPPA, Sull’ammissibilità del privilegio dei crediti degli studi professionali, in Fallim., 2011, 282 e ss. Nega il privilegio ex art. 2751-bis, n. 2 c.c. a una professional corporation costituita secondo le leggi dello Stato della Virginia, con limitazione della responsabilità,Trib. Udine, 10 giugno 2011, in Fallim., 2012, 211 e ss.

(20) La disciplina della società a responsabilità limitata semplificata è stata recentemente rivista dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. L’art. 13 del decreto, infatti, modifica in modo incisivo l’art. 2463-bis c.c., dal momento che apre la compagine societaria anche a persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni e consente di affidare l’amministrazione della società anche a soggetti estranei.
Al contempo, la stessa disposizione espunge dall’ordinamento la s.r.l. a capitale ridotto, abrogando le previsioni contenute nell’art. 44, commi 1-4, del d.l. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, e modificando il comma 4-bis nel senso della riqualificazione della s.r.l. a capitale ridotto come s.r.l.s. In tal senso depone anche il comma 15 dell’art. 13 d.l. n. 76/2013 dove si prevede espressamente che le s.r.l. a capitale ridotto iscritte nel registro delle imprese alla data di entrata in vigore del decreto, sono qualificate s.r.l.s.

(21) Di quest’avviso, O. CAGNASSO, Soggetti ed oggetto della società tra professionisti, in NDS, 3, 2012, 11; G. MARASÀ, I confini della società tra professionisti, in Soc., 2012, 401; G. BERTOLOTTI, Esecuzione in forma societaria delle professioni intellettuali e impresa, Torino, 2012, 97 e ss..
(22) Si tratta dell’art. 1 della c.d. seconda legge Bersani, menzionata nel testo, in forza del quale sono state abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati sotto la propria personale responsabilità.

(23) La disciplina dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo e le problematiche relative alle compagini societarie formate da soci iscritti in albi differenti da quelli della s.t.p. verranno affrontate in una successiva circolare.

(24) Relativamente alle s.t.p. multidisciplinari si rinvia al successivo § 12.

(25) Cfr. art. 18 del d.lgs. n. 96/2001. Sul contenuto della ragione sociale della società tra avvocati, si veda M. STELLA RICHTER, Costituzione, modifiche e nullità, in AA.VV. Le società di avvocati, Torino, 2002, 73 e ss.
(26) Come fa notare A. TOFFOLETTO, La società tra professionisti. Commento, in Soc., 2012, 37 e come rimarca. A. STABILINI,I soci non professionisti, in Società tra professionisti, Gli speciali de Le società, 2012,49.

27) Le incompatibilità dei soci verranno esaminate nell’ambito della prossima circolare sulla s.t.p..

(28) La legge recita che il venir meno della menzionata condizione (maggioranza dei soci professionisti per teste e per quote) costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine di sei mesi. Si veda il successivo § 11.

(29) Ma non nella s.r.l. semplificata in quanto ai sensi dell’art. 2463-bis, secondo comma, n. 3, c.c. il conferimento deve essere effettuato in denaro.

(30) Vedi quanto detto con riferimento all’esclusione del socio di s.p.a.

(31) Soluzione condivisa sia da C. IBBA, Le società tra professionisti:ancora una falsa partenza, in Riv. not., 2012, 12; G. MARASÀ, cit., 403.
(32) Il tema dell’incompatibilità dei soci verrà affrontato nella prossima circolare sulla s.t.p..

(33) Con riferimento al trasferimento delle partecipazioni del socio professionista sia inter vivos che mortis causa, si può rinviare alla recente normativa spagnola e, in particolare, al regime di cui all’art. 12 e all’art. 15 della Ley 2/2007 sulle Sociedades profesionales.
In termini, anche CNDCEC, Proposta di legge sulle Società di Lavoro Professionale (art. 8 e art. 24), reperibile sul sito www.cndcec.it. Va messo in luce che la proposta di legge sulle Società di Lavoro Professionale conteneva previsioni relative alla possibilità di remunerare il “lavoro intellettuale” dei soci della società tramite acconti sugli utili (art. 19) in deroga alla disciplina di cui all’art. 2433 c.c..

(34) Tramite, ad esempio, l’attribuzione dei particolari diritti di cui all’art. 2468, terzo comma, c.c. nella s.r.l..

(35) Come ad esempio, nella s.p.a., l’emissione di azioni speciali prive del diritto di voto di cui all’art. 2351 c.c. o tramite l’emissione di strumenti finanziari partecipativi come consentono gli artt. 2346, comma sesto, e 2351, comma 5, c.c..

(36) La delicatezza dell’aspetto veniva segnalata dal Consiglio Nazionale Forense “Professione, giustizia e crisi. La legge di stabilità per il 2012”, Dossier n. 7/2011, 16.
(37) Periodo inserito dall’art. 9-bis, comma 1, lett. d), del d.l. n. 1/2012.

(38) Su tale aspetto, sin dall’introduzione della modifica effettuata tramite il d.l. n. 1/2012, G. MARASÀ, cit., 404.

(39) Come mette in luce O. CAGNASSO, Soggetti ed oggetto della società tra professionisti, cit., 10 e ss., le attività non regolamentate sono al difuori del perimetro di applicazione del modello e dunque soggette alla disciplina comune.

(40) Sull’esclusività dell’oggetto sociale sin dalla pubblicazione della legge n. 183/2011, cfr. COMITATO UNITARIO PERMANENTE DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI, Le società tra esame della normativa e proposte di intervento, circolare del 2 gennaio 2012, 1 e ss.; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, Prime note sulle società tra professionisti, studio n. 41-2012/I, 13 e ss.

(41) Fatta eccezione di quelle attività puramente strumentali o complementari rispetto all’esercizio della professione o la fornitura di beni strumentali e servizi accessori che consentano o facilitano l’esercizio della professione medesima.

(42) Sul punto, si rimanda ai successivi §§ 9 e 10 della circolare.
(43) Principio già enunciato nell’art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 183/2011.

(44) Cfr. art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 183/2011.

(45) La disposizione è solo parzialmente coincidente con l’art. 2232 c.c. in forza del quale il professionista individuale può valersi di sostituti o ausiliari se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l’oggetto della prestazione.

(46) Sul punto si vedano le indicazioni fornite dal CNDCEC, Modulistica, Fac-simile di lettera di incarico professionale, luglio 2012, a cura del Gruppo di Studio “Tariffa professionale”. Si ricorda che in difetto di accordo fra le parti in ordine al compenso, questo verrà liquidato ai sensi del d.m. 20 luglio 2012, n. 140 (‘Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per le professioni regolamentate vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27″) da parte di un organo giurisdizionale.

(47) Come impone l’art. 5 del d.p.r. n. 137/2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.

(48) Cfr. art. 1, comma 4, del d.m. n. 140/2012.

(49) Il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 reca il “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

(50) Il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 reca l”Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”.

(51) Specificatamente dedicato alla responsabilità professionale. L’art. 30 del d.lgs. n. 96/2001, invece, inerisce alla responsabilità disciplinare. La particolare disciplina derivante dalle obbligazioni professionali è stata analizzata da G. SCOGNAMIGLIO, Amministrazione e responsabilità, in AA.VV, Le società di avvocati, cit., 116 e ss.

(52) Sul regime di responsabilità di cui all’art. 15 del d.lgs. n. 39/2010, tra gli altri, G.M. BUTA, Commento all’art. 15, in La revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, Commentario a cura di N. DE LUCA, in Le nuove leggi civili e commentate, 1, 2011, 162.

(53) L’aspetto è segnalato da M. CIAN, La nuova società tra professionisti. Primi interrogativi e prime riflessioni, in Le nuove leggi civili e commentate, 1, 2012, 19.

(54) L’aspetto è trattato da M. ZACCHEO, Società tra professionisti e professioni protette, in Società tra professionisti, Gli speciali de Le società, 2012, 18 e da A. PEROTTO, Società tra professionisti:profili assicurativi, in Società tra professionisti, Gli speciali, cit., 25.

(55) Ai sensi dell’art. 2232 e dell’art. 1228 c.c., il professionista individuale può avvalersi di sostituti o di collaboratori sotto la propria responsabilità. Sull’assimilazione del socio professionista di società tra avvocati all’ausiliario del professionista individuale, quale sostituto necessario, P. MONTALENTI, L’amministrazione della società tra avvocati, in La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, Milano, 2003, 178., che escludeva sia che la società tra avvocati agisse come mero rappresentante del socio esecutore, sia che al conferimento dell’incarico venisse posto in essere un contratto riconducibile alla fattispecie descritta nell’art. 1411 c.c.

(56) In termini, si vedano le riflessioni di G. SCHIANO DI PEPE, L’oggetto sociale nelle società tra professionisti,in La società tra avvocati, a cura di L. De Angelis, cit., 130.

(57) Orientati in tal senso M. CIAN, cit., 21 e M. ZACCHEO, cit., 18. L’aspetto era stato messo in luce già da G. SCHIANO DI PEPE, cit., 130 e da P. MONTALENTI, cit., 178. Sui doveri di protezione del professionista, si rinvia alle teorie di C.
CASTRONOVO, Obblighi di protezione, in Enciclopedia Treccani, Roma, 1990, I; ID.,L’obbligazione senza prestazione. Ai confini tra contratto e torto,in Le ragioni del diritto, Scritti in onore di L. Mengoni, Milano, 1990, 190.

(58) Si tratta dell’obbligo di cui all’art. 3, comma 5, lett. e), del d.l. n. 138/2011, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo’che, in virtù della precisazioni contenute nel d.p.r. n. 137/2012, diventa effettivo a partire dal 15 agosto
2013.

(59) Il menzionato d.p.r. n. 137/2012 si indirizza a coloro che esercitano una professione regolamentata (cfr. art. 1).

(60) A tal proposito, si considerino le peculiari modalità della liquidazione delle società di persone, come anche precisato nell’art. 2275 c.c..

(61) Con riferimento alla possibilità di costituire società multidisciplinari con iscritti all’ordine forense, va messo in luce che le previsioni di cui alla legge n. 183/2011 sono espressamente richiamate dall’art. 5 della legge n. 247/2012, recante la “Nuova disciplina dell’ordinamento forense”, a mente del quale il governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima che risale al 2 febbraio 2013, un decreto legislativo “per disciplinare, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e in considerazione della rilevanza costituzionale della difesa, le società tra avvocati”. Va messo in luce, inoltre, che il medesimo art. 5, comma 2, lettera a), precisa che il Governo, nell’attuazione della suddetta delega, dovrà attenersi al principio in base al quale l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società i cui soci siano avvocati iscritti all’albo.
Fino all’emanazione del decreto delegato resta, pertanto, il dubbio circa la legittimità della costituzione di società tra professionisti con soci avvocati; cfr. U.PERFETTI, Per gli ordini niente società con gli altri ordini, in il Sole-24Ore del 27 maggio 2013.

(62) La relazione illustrativa allo schema di regolamento ci informa che lo svolgimento di pubbliche funzioni, quale quella notarile, non può costituire oggetto di attività in forma societaria e che tra la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge n. 183/2011 e la pubblicazione del regolamento attuativo, è stata approvata la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense di cui alla legge 31 dicembre 2012, n. 247.

(63) L’art. 8, comma secondo, del Regolamento prevede espressamente che “… la società multidisciplinare è iscritta presso l’albo o il registro dell’ordine o collegio professionale relativo all’attività individuata come prevalente nello statuto o nell’atto costitutivo”.

(64) Sul punto, G. BERTOLOTTI, cit.,74 e ss.

(65) Su tali aspetti, CUP, cit., 6 (66) Il regime di iscrizione, come avremo modo di approfondire in seguito, è ricalcato su quello della società tra avvocati di cui al d.lgs. n. 96/2001 che, come è noto, risulta articolato su due livelli, quello dell’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e quello dell’iscrizione nella sezione speciale dell’albo (art. 16, comma 3, e art. 27 e ss.). L’iscrizione nel registro delle imprese con funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità-notizia di una società che risulta connotata come s.n.c. è stata criticata dalla prevalente dottrina. Sul punto, in termini di connotazione della società di avvocati come collettiva irregolare si rimanda a P. MONTALENTI, La società tra avvocati, in Le società, 2001, 1174; O. CAGNASSO, La disciplina residuale del modello «società tra avvocati»,, in Le società, 2001, 1181.

 

 

Monza e Brianza – Desio 13/07/2013

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