Nessun limite di età per poter costituire una srl semplificata, abrogazione delle srl a capitale ridotto, maggiori possibilità di accesso al «regime agevolato» riconosciuto alle imprese innovative (c.d. start up). È quanto si prevede, fra l’altro, nel decreto legge n. 76 del 28 giugno, noto come dl lavoro (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 di ieri) in merito alle nuove forme societarie introdotte nel nostro ordinamento lo scorso anno.
Le novità del decreto lavoro.
Con una modifica al comma 1 dell’art. 2463-bis c. c. viene previsto che la srl semplificata possa essere costituita da soci persone fisiche senza che detti soci debbano necessariamente avere un’età inferiore a 35 anni. Con l’abrogazione del comma 4 dello stesso articolo viene, contestualmente, eliminato il divieto di cedere quote a soggetti over trentacinquenni. Una modifica al punto 6 del comma 2 elimina, poi, l’obbligo di scegliere gli amministratori fra i soci. A questo punto, le differenze fra società semplificate e società a capitale ridotto sarebbero state davvero effimere e quindi queste ultime vengono completamente espunte nel nostro ordinamento con la completa abrogazione dei primi quattro commi dell’art. 44 del dl 83/2012 convertito con legge n. 134 dello scorso 7 agosto.
La situazione vigente.
Emendamenti e abrogazioni sopra evidenziati portano alle seguenti conseguenze:
– tutte le srl «minori» (giovanili o meno) godranno degli sconti in merito ai diritti di segreteria e l’imposta di bollo e se verranno costituite con utilizzo degli statuti standard non saranno tenute a pagare le spese notarili;
– non esistono più le società a capitale ridotto e quelle già costituite presso il registro delle imprese vengono ridenominate ex lege «società a responsabilità limitata semplificate»;
– le srl semplificate, come le ordinarie, potranno nominare amministratori soggetti diversi dai soci purché ciò sia previsto nell’ambito dell’atto costitutivo;
– sarà sempre ammissibile l’alienazione di quote a soggetti di qualsiasi età purché gli stessi siano persone fisiche.
Tali modifiche (che peraltro riportano le disposizioni sul diritto societario nell’alveo del codice civile) vanno valutate nell’ottica di una semplificazione del sistema (peraltro ora più vicino a quello di altri stati europei) e in merito ai risparmi costitutivi che ora prescindono dall’età dei soci e quindi vengono concessi erga omnes.
Le start up innovative.
Modifiche di rilievo riguardano anche le start up innovative. Qui le correzioni riguardano i criteri di accesso al regime agevolativo che viene esteso anche in presenza di ulteriori requisiti e concesso, quindi, con modalità meno restrittive. Nel merito viene emendato in diverse parti l’art. 25 della legge in commento in relazione ai requisiti di accesso. In particolare:
– viene abrogata disposizione che richiedeva a soci persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;
– viene abbassato dal 20 al 15% l’importo delle spese di ricerca e sviluppo rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione, richieste alla società per essere qualificabile come start up;
– viene introdotta una nuova possibilità di rientrare nel regime agevolato alle società con almeno i 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
– viene estesa la possibilità di utilizzo del regime premiale alle società titolari di un software originario registrato presso la Siae.
Si tratta, in definitiva, di misure finalizzate a estendere il regime delle start up a un più ampio numero di imprese, specie nel campo dell’economia digitale.
Le principali novità |
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Srl semplificate | L’accesso alla srl semplificata sarà ammesso anche a soggetti con età superiore ai 35 anni |
Diventa libera la cessione di quote fra persone fisiche | |
Vengono abrogate le società a capitale ridotto | |
Start up | Non è più richiesto che nel primo biennio i soci persone fisiche detengano la maggioranza delle quote |
La percentuale di spese di ricerca e sviluppo richieste alle start up, rispetto al maggior valore fra costo e valore della produzione, scende dal 20 al 15% | |
Diviene ammissibile rientrare fra le start up, per le imprese che abbiano almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di laurea magistrale | |
Sono riconosciute start up anche le società titolari di un software originario registrato presso la Siae |
(Italia Oggi del 29 giugno 2013)
Monza e Brianza – Desio 05/07/2013