SPESOMETRO

― 8 Agosto 2013

Al via la versione aggiornata dello spesometro, con nuovo calendario e nuovo modello «all in one». La comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva potrà effettuarsi in forma aggregata oppure analitica. Le operazioni non documentate da fattura dovranno essere segnalate solo se di importo pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa. Per le operazioni del 2012, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 12 novembre 2013 dai contribuenti mensili ed entro il 21 novembre dagli altri contribuenti; a regime, invece, l’invio dovrà effettuarsi rispettivamente entro il 10 ed entro il 20 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento. Il modello diventa polivalente: dovrà essere utilizzato infatti anche per altri adempimenti, tra i quali la comunicazione delle operazioni con paesi «black list» e gli acquisti da San Marino. Queste alcune novità contenute nel provvedimento firmato ieri, 2 agosto 2013, dal direttore dell’Agenzia delle entrate per adeguare lo spesometro alle modifiche normative del marzo 2012 e per attuare le semplificazioni annunciate qualche settimana fa dall’Agenzia. Il provvedimento stabilisce la nuova disciplina delle comunicazioni e definisce il modello polivalente con le relative specifiche tecniche. Vediamo in sintesi le nuove regole dello «spesometro».

I soggetti passivi che effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva sono tenuti a comunicare, ai sensi dell’art. 21 del dl n. 78/2010, i corrispettivi delle:

–         cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

–         cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, qualora l’importo unitario dell’operazione sia almeno pari a 3.600 euro al lordo dell’Iva.

Sono esonerati dall’obbligo i contribuenti minimi, nonché lo stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle previste dall’art. 4 del dpr 633/72.
Oggetto della comunicazione sono i corrispettivi relativi alle:

–         cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura;

–         cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione sia almeno pari a 3.600 euro al lordo dell’Iva;

–         operazioni in contanti legate al turismo, effettuate dai soggetti di cui agli artt. 22 (per esempio, commercianti al dettaglio) e 74-ter (agenzie di viaggio) del dpr 633/72 nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Ue ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello stato, di importo almeno pari a mille euro (obbligo introdotto dall’art. 3, comma 2-bis del dl 16/2012); sono previste semplificazioni in fase di prima applicazione.

Se viene emessa fattura, in sostituzione di altro documento fiscale, scatta l’obbligo di comunicazione dell’operazione indipendentemente dall’importo.

Resta ferma l’esclusione dall’obbligo di comunicazione di alcune operazioni: importazioni, esportazioni, operazioni intracomunitarie, operazioni altrimenti oggetto di comunicazione all’anagrafe tributaria, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate (l’obbligo è a carico dell’operatore finanziario).

La comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica oppure in forma aggregata. L’opzione per l’una o l’altra modalità va esercitata nello stesso modello ed è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo. La modalità aggregata non è però consentita per la comunicazione relativa:

–         agli acquisti da operatori economici sammarinesi;

–         agli acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli marginali di cui all’art. 34, sesto comma, dpr 633/72, come previsto dall’art. 36 del dl 179/2012;

–         agli acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.

 (Italia Oggi del 3 agosto 2013)

 

 

Monza e Brianza – Desio 08/08/2013

 

 

 

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