SPESOMETRO

― 25 Ottobre 2013

L’articolo 21 del dl 78/2010 (poi modificato dall’articolo 2 comma 6 del Dl 16/2012) ha introdotto l’obbligo, per i soggetti passivi IVA, di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA (il cosiddetto “spesometro”).

Sono esonerati dall’invio i contribuenti che si avvalgono del regime dei nuovi minimi (articolo 27, commi 1 e 2, del DL 98/2011), oltre allo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, in relazione alle operazioni effettuate e ricevute nell’ambito di attività istituzionali, diverse da quelle che costituiscono esercizio d’impresa.

 Nella sua prima versione (ante 2012), la normativa prevedeva, per i soggetti Iva, la comunicazione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, rese e ricevute, di valore pari o superiore ai 3.000 euro, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per le operazioni documentate da fattura, oppure di 3.600 euro, comprensivi d’Iva, relativamente alle operazioni non documentate da fattura.

Successivamente, e quindi per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2012, la comunicazione è stata prevista per tutte le operazioni fatturate, con il solo limite di 3.600 per le operazioni per le quali non c’è obbligo di emissione della fattura.

 Il 10 ottobre 2013 l’Agenzia Entrate ha pubblicato il nuovo modello di comunicazione polivalente che incorpora diverse comunicazioni:

–         lo spesometro

–         la comunicazione delle operazioni legate al turismo effettuate in contanti

–         la comunicazione degli acquisti da operatori della repubblica di San Marino

–         la comunicazione black list (comunicazione delle operazioni effettuate con controparti residenti o domiciliate in paesi a fiscalità privilegiata)

Per le comunicazioni relative alle operazioni black list e agli acquisti da San Marino, effettuate fino al 31 dicembre 2013, sarà consentito utilizzare, in alternativa al nuovo modello, le precedenti modalità di comunicazione.

 Il provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate del 2 agosto 2013 (prot. 2013/94908) ha definito le modalità tecniche e i termini relativi alla comunicazione delle operazioni rilevanti effettuate a partire dal 2012. In particolare, per il 2012, il termine per l’invio è:

il 12 novembre 2013 per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile

il 21 novembre 2013 per gli altri soggetti.

A regime, a partire quindi dalle comunicazioni relative al 2013, i termini sono fissati al 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

La comunicazione deve avvenire in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate del 2 agosto 2013 e con modalità esclusivamente telematica.

 Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo cui si riferisce la comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi:

a) nell’ipotesi di operazione straordinaria o di trasformazione sostanziale soggettiva che comporti l’estinzione del soggetto, il subentrante ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione contenente anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto;

b) se il soggetto non si estingue, l’obbligo di comunicazione rimane a suo carico.

 L’obbligo di comunicazione riguarda:

–         le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo

–         le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva

–         le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a 1.000 euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

Attenzione: l’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina, comunque, l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo. In deroga a questa regola, per ragioni di semplificazione, solo ai soggetti che esercitano commercio al minuto e attività assimilate e alle agenzie di viaggi e turismo, è consentito, per le operazioni attive relative al 2012 e al 2013, la comunicazione di quelle per le quali viene emessa fattura di importo unitario pari o superiore a 3.600 euro, Iva compresa.

 Sono escluse invece dall’obbligo di comunicazione le importazioni, le esportazioni, le operazioni intracomunitarie, quelle che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria e le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.

 La comunicazione telematica può essere effettuata inviando i dati in forma analitica o in forma aggregata. L’opzione è vincolante per l’intero contenuto della comunicazione, anche in caso di invio sostitutivo.

L’opzione dell’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per la comunicazione relativa a:

–         acquisti da operatori economici sammarinesi

–         acquisti e cessioni da e nei confronti dei produttori agricoli

–         acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo

 Nella comunicazione in forma analitica, gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale sussiste l’obbligo di emissione della fattura, sono:

a)      anno di riferimento;

b)     la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente o prestatore e del cessionario o committente;

c)      per ciascuna fattura attiva, la data del documento, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti, nonché, per i soggetti obbligati alla registrazione delle fatture emesse, la data di registrazione;

d)     per ciascuna fattura passiva, la data di registrazione, il corrispettivo al netto dell’IVA e l’imposta o la specificazione che trattasi di operazioni non imponibili o esenti e la data del documento;

e)      per gli operatori che si avvalgono dell’annotazione cumulativa delle fatture di importo inferiore ai 300,00 euro, i seguenti dati relativi al documento riepilogativo: numero del documento, ammontare complessivo imponibile delle operazioni, ammontare complessivo dell’imposta;

f)       per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l’importo della nota di variazione e dell’eventuale imposta afferente.

Gli elementi informativi da comunicare, per ciascuna cessione o prestazione per la quale non sussiste l’obbligo di emissione della fattura e per ciascuna operazione in contanti legate al turismo, di importo pari o superiore a 1.000 euro, sono invece:

a)      anno di riferimento;

b)     codice fiscale del cessionario o committente;

c)      per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato e privi di codice fiscale:

1)      per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;

2)      per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, il domicilio fiscale. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza;

d)     i corrispettivi comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto.

Ai fini della comunicazione si deve far riferimento al momento della registrazione oppure, in mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni.

 Nella comunicazione per dati aggregati, relativamente alle operazioni documentate da fattura, gli elementi informativi relativi alle operazioni attive e passive da comunicare in forma aggregata sono invece, per ciascuna controparte, distintamente per le operazioni attive e per le operazioni passive:

–         la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale;

–         il numero delle operazioni aggregate;

–         l’importo totale delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti;

–         l’importo totale delle operazioni fuori campo IVA;

–         l’importo totale delle operazioni con IVA non esposta in fattura;

–         l’importo totale delle note di variazione;

–         l’imposta totale sulle operazioni imponibili;

–         l’imposta totale relativa alle note di variazione.

Nell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato fa riferimento alla data di emissione o ricezione del documento.

 

 

Monza e Brianza – Desio 25/10/2013

 

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