Come noto, con l’intento di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, con un apposito Decreto sono state sospese, su tutto il territorio nazionale, a decorrere dal 12.3.2020:
- le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione della vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- le attività dei servizi di ristorazione, ad eccezione delle mense e catering continuativo che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
In tale contesto la sospensione dell’attività non richiede un intervento sul registratore telematico.
Dal punto di vista operativo, ai fini della corretta gestione dei registratori telematici (RT) si evidenzia che i soggetti sopra individuati, obbligati alla sospensione dell’attività, non sono tenuti ad alcun intervento sull’apparecchio, in quanto è possibile applicare quanto previsto in caso di chiusura dell’esercizio, ad esempio, per il periodo feriale ed in particolare “per eventi eccezionali”. Conseguentemente: O l’ultimo giorno di esercizio dell’attività si è provveduto alla “ordinaria” chiusura del RT a seguito della quale avviene, come di consueto, la trasmissione dei dati dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate; O il primo giorno di ripresa dell’attività, con l’accensione del RT lo stesso produrrà il file con l’indicazione dei giorni di inattività che verrà trasmesso all’Agenzia delle Entrate.
La fattispecie in esame, pertanto, non rientra tra le situazioni particolari per le quali è necessario ricorrere alle c.d. “procedure di emergenza” e più in particolare non richiede di procedere con la comunicazione di sospensione dell’attività o di “messa fuori servizio” del RT.