Per il test di operatività dal 2015 le società dovranno tenere conto dei valori dei beni rivalutati fiscalmente, per tutti i periodi d’imposta rientranti nella media triennale. È questo l’effetto per le società che nel 2008 hanno deciso di avvalersi della legge di rivalutazione dei beni contenuta all’interno del D.L. 185/2008. Per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare, i maggiori valori hanno assunto, quindi, valenza fiscale a partire dal periodo d’imposta 2013. Dal 2013, quindi, ai fini del test di operatività, da eseguire in base all’articolo 30, L. 724/1994, i beni immobili devono essere considerati al loro valore rivalutato. Più precisamente, così come chiarito dall’Agenzia delle entrate con risoluzione n. 101/E/2012, «la determinazione delle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti», ai fini del test di operatività, «deve avvenire distinguendo tra il valore non rivalutato da applicarsi fino al 2012 e il valore fiscalmente rilevante da applicarsi a decorrere dal 2013». Con riferimento alle risultanze dell’esercizio 2015, la media sarà composta dallo stesso 2015, nonché dal 2014 e dal 2013, tutti esercizi per cui varranno i valori dei beni immobili così come fiscalmente rivalutati.
(Il Sole 24 Ore del 17 novembre 2015 – Michele Brusaterra pag. 48)
Monza e Brianza, Desio 17/11/2015