Le imprese individuali che comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) oltre il termine del prossimo 1° luglio non subiranno l’applicazione di alcuna sanzione. Il comma 1, dell’art. 5, dl 179/2012 convertito in legge 221/2012 ha disposto che le imprese individuali già iscritte al Registro delle imprese e non soggette a procedure concorsuali, sono obbligate a depositare, presso le camere di commercio competenti per territorio, il proprio indirizzo Pec entro il 30/6/2013; termine che slitta al 1° luglio poiché il 30 giugno cade di domenica. Lo Sviluppo economico, con circolare del 2/4 (prot. n. 0053687) e del 24/4/2013 (n. 3660/C) ha confermato l’obbligo di comunicazione entro il 30/6/2013, indicando quanto prescritto dal comma 2 del dl 179, dopo la conversione in legge ovvero che, in caso di omessa comunicazione della Pec entro il termine indicato «l’ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’irrogazione della sanzione prevista, sospende la domanda fino a integrazione della domanda stessa con l’indirizzo di posta elettronica certificata».
Da una prima lettura sembra che la sanzione indiretta della sospensione sia limitata alla «domanda di iscrizione» (da intendersi come prima iscrizione), ma la lettura sistematica delle disposizioni appena indicate, sembra confermare che alle imprese senza Pec sarà sospesa ogni domanda rivolta al registro delle imprese, sia di nuova costituzione che di variazione dati, sino all’integrazione della stessa con l’indirizzo di posta elettronica certificata e per 45 giorni; termine decorso il quale la domanda è considerata non presentata.
(Italia Oggi del 28 giugno 2013)
Monza e Brianza – Desio 29/06/2013