Scattato l’obbligo per imprese e professionisti di permettere pagamenti anche attraverso bancomat, restano ancora dubbi relativamente agli effetti di un mancato adeguamento. L’assenza di sanzioni direttamente correlate rende infatti incerto l’orizzonte applicativo della misura disciplinata dall’art.15, co.4 e 5 D.L. n.179/12 (decreto «crescita 2.0»). La decorrenza dell’obbligo, inizialmente stabilita al 1° gennaio 2014, è stata differita al 30 giugno 2014 D.L. n.150/13 («Milleproroghe»). L’obbligo di accettare pagamenti anche tramite bancomat risiede quindi esclusivamente in capo ad imprese e professionisti, mentre gli acquirenti possono comunque richiedere di pagare in contanti somme superiori ai 30 euro ma entro la soglia fissata a mille euro a fini antiriciclaggio. Alla violazione dell’adempimento non è tuttavia correlata l’applicazione di alcuna sanzione di natura amministrativa. Questa posizione è stata confermata anche dal Ministero dell’Economia e Finanze che, in risposta all’interrogazione parlamentare 5-02936, ha ricordato come non risulta associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non si siano dotati del Pos. Quando tuttavia il cliente richiede di effettuare comunque il pagamento tramite carta di debito, si determinerebbe la fattispecie della mora del creditore ai sensi dell’art.1226 cod.civ., la quale non libera il debitore dall’obbligazione. La mora del creditore esclude tuttavia che l’operatore possa vantare e richiedere interessi sui pagamenti da ricevere, obbligandolo peraltro a sopportare eventuali spese sostenute dal cliente per effettuare il pagamento negato con la carta bancomat. Si pensi alle Commissioni bancarie dovute per il prelievo allo sportello di altro istituto rispetto a quello in cui si è correntisti oppure le spese per l’effettuazione di un bonifico.
(Il Sole 24 Ore del 1 luglio 2014 – Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce pag. 32)
Monza e Brianza – Desio 02/07/2014