I contribuenti che mantengono la disponibilità di un immobile ad uso abitativo nello stesso Comune dove si trova l’abitazione principale devono assoggettare ad IRPEF e relative addizionali il relativo reddito fondiario, che dovrà concorrere nella misura del 50% a formare il reddito complessivo. È quanto stabilito nel nuovo art. 9 del D.Lgs. 23/2011, come riformulato nella Legge di Stabilità, da cui conseguono una serie di casi particolari. Li trattiamo in questo articolo, tenendo conto anche delle possibili delibere comunali in tema di IMU in grado di moltiplicare ulteriormente le fattispecie possibili.
La regola generale (art. 8, D.Lgs. 23/2011) stabilisce il principio di sostituzione pieno IMU/IRPEF e relative addizionali sui redditi fondiari relativi agli immobili non locati, nel senso che laddove un immobile sconti l’IMU, tale immobile non deve restare inciso rispetto all’imposta personale. Tale principio subisce una deroga in virtù di quanto introdotto dalla Legge di Stabilità (art. 1, comma 717, D.L. 147/2013):
Monza e Brianza – Desio 20/05/2014