L’agevolazione per l’acquisto dei beni materiali strumentali nuovi compete anche per le automobili; sono agevolate tutte le categorie di autovetture, quindi sia quelle utilizzate esclusivamente per l’attività dell’impresa, sia quelle assegnate ai dipendenti, sia quelle a disposizione. Sotto il profilo della quantificazione del bonus, esiste un dubbio interpretativo sulla quantificazione della agevolazione per le autovetture di costo significativo. La norma contenuta nella legge di stabilità prevede due aspetti: 1) il primo (comma 91) consiste nell’aumento figurativo del costo di acquisto; 2) il secondo (comma 92) per le auto a uso promiscuo maggiora del 40% i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing previsti dall’articolo 164, Tuir. Il senso di questa seconda disposizione è chiaro: si vuole evitare che l’aumento figurativo del costo di acquisto sia di fatto vanificato dal limite stabilito dal Tuir. Un primo modo di applicare le norme è quello fare prima il confronto tra costo sostenuto e limite fiscale, e solo dopo applicare la maggiorazione del 40%. C’è però un’altra lettura che sembrerebbe meno favorevole ma forse più vicina alla logica della norma: prima aumentare il costo sostenuto del 40%, e poi confrontare questo importo con il limite massimo previsto dalla normativa, ovviamente maggiorato del 40%. Trattandosi di calcoli che imprese e lavoratori autonomi dovranno fare, una precisazione operativa dell’Agenzia sarebbe utile.
(Il Sole 24 Ore del 19 febbraio 2016 – Primo Ceppellini e Roberto Lugano pag. 45)
Monza e Brianza – Desio 28/02/2016