Con la pubblicazione del D.M. dell’Economia del 12 febbraio 2014, sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio, la Repubblica di San Marino esce dalla black list dei Paesi a fiscalità privilegiata individuati con il D.M. del 4 maggio 1999. A pochi giorni dalla presentazione delle cosiddette “comunicazioni black list”, obbligatorie per i soggetti passivi Iva che realizzano operazioni rilevanti ai fini del tributo con operatori di Paesi rientranti nell’elenco del D.M. 4 maggio 1999, si pone dunque la questione di come gestire l’uscita di San Marino. Una corretta lettura della norma impone di considerare San Marino come un Paese black list fino al 24 febbraio 2014: per l’uscita dalla lista di Malta, Cipro e Corea del Sud, avvenuta col D.M. del 5 agosto 2010, l’art.4 prevedeva che l’esclusione operasse retroattivamente dal 1° luglio 2010, di modo che questi tre Paesi non sono mai stato oggetto di comunicazione. In assenza di analogo provvedimento, si deve dunque predisporre il modello polivalente per indicare le cessioni di beni e le prestazioni di servizi realizzate con soggetti passivi stabiliti in San Marino nei primi cinquantacinque giorni dell’anno. In questo modo, per chi ha un obbligo mensile di inviare le comunicazioni, le operazioni realizzate in gennaio andranno segnalate col modello polivalente da spedire entro il 28 febbraio prossimo, mentre per chi è trimestrale le operazioni realizzate dal 1° gennaio al 24 febbraio andranno comunicate con il modello polivalente da spedire entro il 30 aprile prossimo.
(Il Sole 24 Ore del 26 febbraio 2014 – Giampaolo Giuliani pag. 19)
Monza e Brianza – Desio 26/02/2014