RIVALUTAZIONE BENI AZIENDALI

― 25 Ottobre 2013

Nuova chance per la rivalutazione dei beni d’impresa, incluse le partecipazioni di controllo e collegamento. L’art.6 della legge di stabilità consente a tutte le imprese non Ias, in regime di contabilità ordinaria o semplifi­cata, di rivalutare, con effetti civili e fiscali, i beni materiali e immateriali mediante il pagamento sui maggiori valori di una imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires (ed eventuali addizionali) e dell’Irap nella misura del 16% sui beni ammortizzabili e del 12% sugli altri beni. La rivalutazione va eseguita nel bilancio dell’esercizio successivo a quel­lo in corso al 31 dicembre 2012 e non può riguardare i cosiddetti beni merce. A differenza dell’ultima legge di rivalutazione (D.L. n.185/08) non è consentita la mera rivalutazione civilistica dei beni. Possono fruire della nor­ma anche gli enti non commerciali in relazione al patrimonio destinato all’attività d’impresa e le società ed enti non residenti relativamente alle stabili organizzazioni possedute nel territorio dello Stato. La norma richiama, in quanto compatibili, le previsioni della rivalutazione di cui alla L. n.342/00 e i decreti di attuazione dell’epoca, incluso l’art.14 di quella legge. Ne deriva che non solo è consentita la rivalutazione ma anche il riallineamento del valore fiscale dei beni ai maggiori valori iscritti in bilancio. La legge di stabilità prevede che il riallineamento possa essere adottato anche dai soggetti Ias adopter, peraltro con un campo di applicazione più ampio in quanto possono essere riallineati anche i maggiori valori relativi alle partecipazioni costituenti immobilizzazioni finan­ziarie (anche non di controllo o collegamento) ai sensi del Tuir. Si tratta quindi di tutte le partecipazioni, diverse da quelle detenute per la negoziazione. Per l’importo corrispondente ai maggiori valori riallineati deve essere vincolata una riserva che, ai fini fiscali, costituisce riserva in sospensione di imposta. Questa riserva può essere affrancata mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 10%.

(Il Sole 24 Ore del 21 ottobre 2013 – Luca Miele pag. 22)

 

 

Monza e Brianza – Desio 25/10/2013

 

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