RISPARMIO ENERGETICO E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE – PROROGA CON MAGGIORAZIONE

― 7 Giugno 2013

Il bonus per gli interventi di riqualificazione energetica sale al 65%, mentre la detrazione al 50% vale sia per le ristrutturazioni sia per l’arredo degli immobili oggetto dell’intervento. Sono stati così prorogati al 31 dicembre 2013 i termini per fruire delle due detrazioni. Mentre, una nuova agevolazione, accessibile fino al 31/12/2014, consentirà di incassare un bonus fiscale del 65% per gli interventi di risparmio energetico eseguiti sull’intero edificio. Queste le novità rilevabili dal decreto legge licenziato dal Consiglio dei ministri di ieri, per recepire la direttiva comunitaria 2010/31/Ue sulle prestazioni energetiche in edilizia, per cui l’Italia è soggetta a procedure di infrazione Ue.

Il DL prevede una proroga al 31/12/2013 di quanto disposto dal comma 1, dell’art. 11, dl 83/2012 che aveva innalzato, fino al prossimo 30 giugno, la detrazione sulle ristrutturazioni edilizie dal 36% al 50%, raddoppiando il tetto da 48 mila a 96 mila euro. Di fatto, per le spese sostenute (vale la data del bonifico) dal prossimo 1° luglio e fino alla fine dell’anno, la detrazione sarà pari al 50% su un tetto di spesa di 96 mila euro, per quelle relative alle ristrutturazioni edilizie, e del 65% da tarare su un tetto (soglia) variabile per tipologia di spesa (riqualificazione per euro 100 mila, sostituzione impianti di climatizzazione invernale per euro 30.000 e quant’altro) per quelle destinate al risparmio energetico, con obbligo di ripartizione in 10 quote annuali, a prescindere dall’età del beneficiario.

 

I BONUS RISTRUTTURAZIONE  E RISPARMIO ENERGETICO

Entità

         Bonus al 50% su un tetto di 96mila euro per la ristrutturazione e gli interventi antisismici e al 50 % su un tetto di 10 mila euro per l’arredo  Bonus al 65% per la riqualificazione energetica, nel rispetto di determinati tetti in relazione alla tipologia di spesa 

Fruizione

 Spesa documentata e bonifico tracciato, con ripartizione della determinazione in 10 quote annuali di pari importo a prescindere dell’età del contribuente 

Scadenza

  al 31/12/2013: spese di ristrutturazione edilizia e riqualificazione energeticaal 31/12/2014: spese di riqualificazione energetica dell’intero edificio 

  

Come si evince dal testo e dagli allegati (A e B), sono state inserite alcune nuove tipologie come quelle dell’isolamento delle coperture, dei pavimenti e delle pareti perimetrali (euro 400 mila), delle finestre e degli infissi, se installate con sistemi di termoregolazione (euro 180.000), e dell’installazione di caldaie a condensazione (per potenza fino a 35 kW, euro 4.000 e per quelle di potenza superiore, euro 60 mila).

La proroga è stata estesa, inoltre, all’acquisto di mobili per l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione fino a 10 mila euro (bonus di 5.000 euro). E le detrazioni del 50% copriranno anche gli interventi di ristrutturazione inerenti all’adozione di misure antisismiche e alla messa in sicurezza statica delle parti strutturali degli edifici. Si ricorda che, con decorrenza dall’1/1/2012, il legislatore ha messo a regime le detrazioni sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico, introducendo  la detrazione (comma 1) del 36% su un tetto di spesa fissata a 48 mila euro.

La proroga è stabilita fino alla fine di quest’anno (a partire dall’1/7/2013) per le detrazioni fruibili sugli interventi per l’efficienza energetica eseguiti su edifici esistenti, comprese le parti a comune degli edifici, di cui agli artt. 1117 e 117-bisc.c., che abbiano anche per oggetto l’isolamento di strutture opache, verticali, orizzontali e l’installazione di finestre e infissi e di caldaie a condensazione. Mentre il lasso di tempo per accedere al beneficio fiscale risulta più ampio (31/12/2014) per gli interventi degli edifici e parti a comune che implicano la riqualificazione di almeno il 25% della superficie dell’involucro, secondo i criteri definiti dalla direttiva richiamata (2010/31/Ue). Restano esclusi, a quanto si evince dalla relazione illustrativa, le spese inerenti agli impianti di produzione di energia termica (pannelli solari per uso termico e pompe di calore) oggetto di altro incentivo.

Dopo la soppressione dell’obbligo di comunicazione di inizio lavori al Centro operativo di Pescara (Cop) e di indicazione separata della manodopera in fattura, gli adempimenti si sono notevolmente ridotti, dovendo solo tenere a disposizione la documentazione relativa, indicando taluni dati in dichiarazione (dati catastali ed estremi dell’atto che costituisce il titolo per la detenzione, in particolare). Il contribuente che intenda fruire dell’agevolazione per gli interventi, di cui all’art.1 della legge n. 449/1997, è tenuto al rispetto delle disposizioni, di cui al decreto ministeriale n. 41/1998, con riguardo alle modalità di pagamento con utilizzo del bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Infine, si ricorda la possibilità di mantenere la detrazione non utilizzata in capo al venditore in caso di trasferimento (a titolo gratuito o oneroso) dell’unità abitativa, con la possibilità di far detrarre il bonus anche dal subentrante di un contratto di locazione, al decesso del conduttore (circ. 13/E/2013).

 (Italia Oggi del 1° giugno 2013, pag. 21)

 

Monza e Brianza, Desio 07/06/2013

 

 

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