RIMBORSI IVA PIU’ FACILI

― 9 Gennaio 2015

Rimborsi Iva più facili dalla prossima dichiarazione con saldo a credito a seguito delle semplificazioni introdotte dal D.Lgs n.175/14 che trovano piena attuazione come emerge dalla bozza internet del modello di dichiarazione Iva 2015 e dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate 32/E/14. Qualora il credito Iva richiesto a rimborso sia di im­porto fino a 15mila euro, il rimborso è eseguibile senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, anche se il contribuente ha cessato l’attività. Per il rimborso Iva di ammontare superiore a 15mila euro si può evitare la garanzia presentando la dichiarazione annuale munita del visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo per le società di capitali e una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di determinati requisiti patrimoniali. L’attestazione con firma espressa è contenuta nel quadro VX4 del modello di dichiarazione Iva. Tuttavia la circolare dell’Agenzia n.32/14, punto 2.2.2, precisa che la dichiarazione di atto notorio debitamente sottoscritta dal contribuente e la copia del documento di identità dello stesso sono rice­vute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta della Agenzia delle Entrate. Si ricorda che l’art.14 del D.Lgs. n.175/14 prevede che per l’esecuzione dei rimborsi da parte degli agenti della riscossione resta invariato il termine di 60 giorni per il relativo pagamento, ma dispone l’obbligo del pagamento degli interessi dovuti al contribuente, contestualmente alla erogazione del rimborso. L’attestazione dei requisiti patrimoniali, relativamente alla mancata diminuzione del patrimonio netto di oltre il 40% rispetto alla risultanze del bilancio del periodo di imposta precedente, non deve essere fornita dai contribuenti che non adottano la contabilità ordinaria. L’esclusione si dovrebbe applicare anche agli esercenti arti e professioni che hanno optato per la con­tabilità ordinaria (art.2 d.P.R. 695/96) che comunque non evidenzia il patrimonio netto.

(Il Sole 24 Ore del 7 gennaio 2015 – Gian Paolo Tosoni pag. 28)

 

 

Monza e Brianza – Desio 08/01/2015

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Forfettari e concordato preventivo biennale

Forfettari e concordato preventivo biennale

― 19 Marzo 2024

Tra le novità introdotte in attuazione della Riforma fiscale si riscontra l'introduzione della disciplina del concordato preventivo biennale (CPB) a favore dei "contribuenti di minori dimensioni". L'accesso al concordato, previa adesione alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate, è riservato non solo ai soggetti ISA ma anche ai contribuenti forfetari.

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Forfettari e agevolazione contributiva

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― 2 Febbraio 2024

I soli imprenditori individuali che applicano il regime forfetario, di cui alla L. 190/2014, possono beneficiare di una particolare agevolazione contributiva, che consiste nell’applicazione di una riduzione del 35% alla contribuzione ordinariamente dovuta alle Gestioni artigiani e commercianti Inps, sia sulla contribuzione dovuta sul reddito minimo sia per quella dovuta sulla parte di reddito che eccede il minimale.

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Imposta di bollo sulle Fatture elettroniche

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― 29 Gennaio 2024

L’assolvimento del bollo sulle e-fatture va realizzato in maniera elettronica, secondo quanto dispone l’articolo 6 del decreto ministeriale datato 17 giugno 2014. L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare.

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