Sale da 5.000 a 15.000 euro il limite di importo dei rimborsi Iva ottenibili senza garanzia, mentre per quelli di importo superiore a 15.000 euro la garanzia sarà chiesta solo ad alcuni contribuenti. Le nuove regole sono indicate nell’art.13 del Decreto sulle Semplificazioni. L’articolo 13 del Decreto sulle Semplificazioni, sostituendo l’art.38-bis del Decreto Iva, d.P.R. n.633/72, al comma 3, dispone invece che, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi Iva di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione annuale o istanza per i rimborsi infrannuali, da cui emerge il credito chiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa. Questa sottoscrizione alternativa riguarda i soggetti diversi dalle persone fisiche, cioè i soggetti collettivi, società di persone e assimilati, e società di capitali, nei casi in cui è esercitato il controllo contabile. La prestazione della garanzia rimane nel caso di richiesta da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni diversi dalle start-up innovative, o da soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati atti di accertamento o di rettifica. La “garanzia” è anche chiesta ai contribuenti che chiedono il rimborso a seguito di cessazione dell’attività.
(Il Sole 24 Ore del 1 novembre 2014 – Tonino Morina pag. 13)
Monza e Brianza – Desio 04/11/2014