RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE : EFFETTI E CONSEGUENZE

― 9 Luglio 2014

In questi ultimi anni la richiesta di ridurre i canoni di locazione è diventata quasi una prassi. L’evidente tentativo da parte di chi avanza tale richiesta è quello di ridurre, o quantomeno contenere, i costi, mentre per chi concede tale riduzione è uno dei tanti tentativi  per cercare di mantenere un’entrata “sicura” e non correre il rischio di imbattersi in qualche nuovo inquilino poco affidabile. I dubbi che sorgono nel momento in cui si decide di accordare la riduzione del canone di locazione, sia esso un contratto relativo ad un immobile ad uso abitativo o ad uso strumentale, riguardano gli eventuali adempimenti necessari per completare tale scelta, al fine di evitare spiacevoli errori e quindi l’irrogazione di eventuali sanzioni. In particolare, ciò che tante volte ci si chiede in questi casi è se sia o meno necessario procedere con qualche comunicazione all’Amministrazione finanziaria.

In primo luogo, appare evidente che procedere con la registrazione dell’accordo di riduzione del canone comporta una diminuzione della base imponibile su cui calcolare l’imposta di registro, con la conseguente riduzione dell’imposta dovuta. Tuttavia, come correttamente ricordato nella R.M. 60/E/2010, gli effetti della riduzione del canone sulla determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione decoreranno dall’annualità successiva a quella in cui è stato concordato il nuovo canone.

Le stesse considerazioni, ad eccezione di quella relativa agli effetti temporali della riduzione, valgono anche ai fini delle imposte dirette. Infatti, per effetto dell’accordo di riduzione del canone di locazione, il locatore ha la possibilità di dichiarare il minor canone percepito, con un conseguente risparmio d’imposta.

Sulla base di tali considerazioni operative, si può quindi concludere che la registrazione dell’accordo inerente il nuovo canone di locazione (ridotto) rappresenta un’opportunità per ottenere un “risparmio d’imposta”, sia in termini di imposte dirette che di imposta di registro. Inoltre, da un punto di vista operativo, la registrazione dello stesso accordo sembra quanto mai opportuna, per rendere edotta l’Amministrazione finanziaria del nuovo importo di riferimento, permettendo di risolvere eventuali discrepanze rilevate dai controlli automatizzati dell’Agenzia, sia per quanto riguarda il quadro B del modello Unico PF, e sia per quanto riguarda quelle rilevate in materia di imposta di registro.

Monza e Brianza – Desio 09/07/2014

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