REVERSE CHARGE, PENALITA’ SOLO IN CASO DI DANNO ERARIALE

― 11 Settembre 2015

Sanzioni sul reverse charge con proposta di modifica nei casi di mancato danno erariale. È questa una delle prin­cipali richieste formulate dalle Commissioni parlamentari chiamate a fornire il loro parere sullo schema di decre­to che prevede la revisione del sistema penale tributario e di quello sanzionatorio amministrativo. In particolare le commissioni Giustizia e Finanze collegialmente riunite sollecitano il Governo a un nuovo riesame dell’intero impianto sanzionatorio amministrativo proposto nello schema di decreto, che vada nella direzione di una ancor più efficace graduazione della misura delle stesse sanzioni, attenuando maggiormente il carico impositivo previ­sto nei confronti delle ipotesi più lievi di violazione. Le proposte di modifica delle commissioni, con riferimento alle sanzioni amministrative, si fanno più circoscritte nell’ipotesi di applicazione del reverse charge (attuale art.6, co9-bis D.Lgs. n.471/97) dove viene indicato di prevedere una sanzione rapportata all’Iva per il cessionario o committente della stessa che non assolva correttamente gli adempimenti, solo ove in capo a questi il diritto alla detrazione dell’imposta relativa a tale operazione sia escluso o limitato. In tutti gli altri casi, secondo la commis­sione parrebbe ragionevole limitare la sanzione per il comportamento omissivo o scorretto all’applicazione di un ammontare fisso. Ulteriore richiesta di intervento, suggerita dalle stesse Commissioni riguarda l’attenuazione della sanzione prevista (nello schema di D.Lgs. da 250 a 2.000 euro) a carico degli esportatori abituali.

(Il Sole 24 Ore del 2 settembre 2015 – Lorenzo Pegorin pag. 36)

 

 

Monza e Brianza – Desio 10/09/2015

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