Dal 2 maggio 2016 si estende la categoria dei prodotti sottoposti al regime dell’inversione contabile. Si tratta, però, di una estensione a tempo. Chiariamo le implicazioni operative di questa novità.
In attuazione delle Direttive comunitarie che istituiscono un meccanismo di reazione contro le frodi in materia di IVA, è stato emanato il D.Lgs. 11.2.2016 n. 24, che ha portato rilevanti novità all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972. Innanzitutto la rubrica dell’articolo, che non riguarda più i “Soggetti passivi” ma più opportunamente il “Debitore d’imposta”.
La modifica in questione apportata al predetto articolo n.17 riguarda la disposizione contenuta al comma 6, lettera c).
Dopo avere richiamato il comma 5 che tratta della deroga alla norma generale, precisando che è il cessionario soggetto passivo d’imposta, il debitore dell’IVA, la norma dispone l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni dei seguenti beni:
- console da gioco;
- tablet;
- laptop (computer portatili);
- dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.
Si nota che l’elenco non comprende le cessioni di personal computer, che quindi restano assoggettate all’aliquota ordinaria IVA del 22%.
Ancora la citata lettera c) precisa che le elencate cessioni devono essere effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
Desio – Monza e Brianza