RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE NEI CONTRATTI D’APPALTO E SUBAPPALTO

― 17 Aprile 2013

RESPONSABILITA’ DEL COMMITTENTE NEI CONTRATTI D’APPALTO E SUBAPPALTO

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla disciplina della responsabilità nei contratti di appalto/subappalto per i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA effettuati dall’appaltatore/subappaltatore.

In particolare l’Agenzia specifica che la nuova disciplina:

– non è limitata ai contratti di appalto/subappalto di opere e servizi stipulati nel settore edile;
– non è applicabile ai contratti diversi da quello di appalto/subappalto di opere e servizi (ad esempio, forniture di beni, contratti d’opera, contratti di trasporto);
– non interessa, oltre alle stazioni appaltanti, i privati e i condomini.

Visto l’ampiezza dell’applicazione della norma riteniamo utile riassumere gli elementi fondamentali che la caratterizzano.
In particolare riteniamo utile evidenziare che è prevista una responsabilità differenziata a seconda che l’impresa rivesta la qualifica di committente oppure quella di appaltatore.

RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE

Nei contratti di appalto di opere e servizi l’appaltatore ed il subappaltatore, nel limite del corrispettivo dovuto al subappaltatore, sono solidalmente responsabili dei versamenti, a carico di quest’ultimo per le prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto, con riferimento:
– alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente;

– all’IVA.
L’appaltatore per escludere la responsabilità solidale deve verificare che i versamenti tributari, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati.
A tale scopo l’appaltatore deve richiedere e conservare, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore abbia effettuato regolarmente i suddetti versamenti. Sino alla ricezione di detta documentazione l’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione della suddetta documentazione.
Per comprovare l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari il subappaltatore può esibire:
– l’asseverazione di un CAF Imprese o di un professionista;
– una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

RESPONSABILITA’ SANZIONATORIA DEL COMMITTENTE

Il committente, prima del pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore, deve richiedere ed acquisire la documentazione comprovante che i versamenti tributari (iva e ritenute irpef dipendenti),

scaduti alla data del pagamento, siano stati regolarmente effettuati dall’appaltatore e dagli eventuali subappaltatori.
A carico del committente che non rispetta tale procedura è prevista la sanzione amministrativa da Euro 5.000 a Euro 200.000.

Detta sanzione è applicabile soltanto nel caso in cui sia riscontrato l’effettivo inadempimento tributario in capo ai soggetti obbligati e non è commisurata alla somma oggetto dell’inadempimento, anche in presenza di violazioni riguardanti modesti importi risulta applicabile la sanzione (minima) di Euro 5.000.

Il committente può sospendere il pagamento della fattura fino al momento in cui l’appaltatore attesti l’avvenuto adempimento degli obblighi tributari, tramite:
– l’asseverazione di un CAF Imprese o di un professionista;
– una dichiarazione sostitutiva di notorietà.

AUTOCERTIFICAZIONE DELL’APPALTATORE/SUBAPPALTATORE

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la certificazione di regolarità dei versamenti può essere rilasciata oltre che tramite asseverazione resa da un Caf o un professionista abilitato anche attraverso una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dall’appaltatore/subappaltatore precisando che la stessa deve contenere:

– l’indicazione del periodo di liquidazione dell’IVA relativa alle fatture emesse dall’appaltatore/subappaltatore con riferimento alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di appalto/subappalto. In particolare è necessario altresì specificare se:

  • per le suddette operazioni è stato applicato il reverse charge o il regime “IVA per cassa”;
  • la liquidazione IVA ha comportato un versamento d’imposta. In tal caso vanno riportati gliestremi del relativo mod. F24;
    – l’indicazione del periodo nel quale le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente sono state versate, mediante scomputo totale / parziale. In tal caso vanno riportati gli estremi del relativo mod. F24;
    – l’attestazione che i versamenti effettuati includono l’IVA e le ritenute riferibili al contratto di appalto/subappalto per il quale la dichiarazione viene resa.

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