Dal 1° luglio è entrata in vigore un’importante riforma della tassazione dei redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria. Vediamo nello specifico quali sono le rendite colpite dalla nuova tassazione, introdotta dal D.L. 66/2014.
Come regola generale, é previsto che si applichi l’aliquota del 26%, in sostituzione di quella attuale del 20%:
– ai redditi di capitale esigibili e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014;
– ai dividendi e proventi assimilati percepiti dal 1 luglio 2014;
– agli interessi dei conti correnti, dei depositi, delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie maturati a decorrere dal 1 luglio 2014;
– agli interessi delle obbligazioni dei “grandi emittenti” e dei titoli assimilati di cui all’art. 2, co. 1 del D.Lgs. 239/96 maturati a decorrere dal 1 luglio 2014.
Per quanto concerne la tassazione dei dividendi, ai fini dell’applicazione dell’aliquota nella misura del 26%, si dovrà fare riferimento esclusivamente alla data di incasso degli utili mentre, sempre a tali fini, non assumerà rilevanza la data di delibera dei dividendi. Inoltre, gli unici dividendi interessati dall’innalzamento dell’aliquota di tassazione saranno quelli di fonte italiana derivanti da partecipazioni non qualificate.
Al contrario, gli utili derivanti da partecipazioni qualificate concorreranno alla formazione del reddito imponibile, secondo il principio di cassa, per il 49,72% del loro ammontare (40% per gli utili prodotti ante 2008).
Monza e Brianza 05/07/2014