REGIME FORFETTARIO 2016

― 23 Gennaio 2016

La legge di stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre, apporta alcune significative modifiche al regime forfettario. Cosa cambia nel 2016? È possibile optare ancora per il vecchio regime dei minimi? Vediamo in sintesi il nuovo regime forfettario con le novità appena introdotte.

Il regime forfettario era stato introdotto lo scorso anno (legge di stabilità 2015) con l’obiettivo di sostituire il regime di vantaggio con aliquota sostitutiva del 5%. Il regime forfettario prevede più o meno le stesse condizioni di accesso previsto per il vecchio regime dei minimi, ma differisce per alcuni aspetti: aliquota del 15% anziché del 5%, modalità di determinazione del reddito, soglia di ricavi da non superare per avere l’accesso e la permanenza nel regime, regime contributivo di favore.

Le modifiche che la legge di stabilità 2016 appena pubblicata apporta al regime forfettario riguardano alcune condizioni per l’accesso e la permanenza nel regime forfettario, un’agevolazione per i soggetti che iniziano l’attività e un regime contributivo agevolato opzionale.

In particolare, possono avere accesso al regime forfettario le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di impresa, arti e professioni. La legge di stabilità 2016 ha introdotto la possibilità che dipendenti e pensionati possano accedere al regime forfettario nel caso in cui svolgano un’attività in proprio, a patto però che il loro reddito non superi la soglia dei 30 mila euro.

Sono invece esclusi dal regime forfettario le persone fisiche che si avvalgono dei regimi speciali IVA o di regimi forfettari per la determinazione del reddito, i soggetti non residenti, i soggetti che effettuano cessioni in via esclusiva o prevalente di fabbricati, terreni edificabili, mezzi di trasporto nuovi e gli autonomi professionisti o esercenti arti o attività di impresa che partecipano contemporaneamente a società di persone o associazioni.

Le soglie di ricavi/compensi per l’accesso e la permanenza nel regime sono incrementate in riferimento all’anno precedente di 10.000 euro, eccezion fatta per le attività professionali, per le quali l’incremento è stato pari a 15.000 euro.

Cosa prevede dal punto di vista fiscale il nuovo regime? Il regime forfettario in vigore dal 1° gennaio 2016 prevede la determinazione del reddito in misura forfettaria e l’assoggettamento ad un’imposta sostitutiva pari al 5% per i primi 5 anni e al 15% dal sesto anno in poi.

Il regime prevede l’esonero per i contribuenti dal versamento dell’IVA e da una serie di adempimenti come la registrazione delle fatture, la tenuta e conservazione dei registri e dei documenti (eccezion fatta per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione), la dichiarazione e comunicazione annuale IVA, lo spesometro, la comunicazione blacklist e la comunicazione delle dichiarazioni di intento ricevute.

Per le start-up, invece, viene previsto un regime di particolare favore con l’aliquota che scende dall’attuale 10% al 5% applicabile per 5 anni (anziché 3 anni come era l’anno scorso prima delle modifiche).

Per quanto concerne l’aspetto contributivo, il nuovo regime forfettario in vigore dal 2016 prevede il versamento dei contributi INPS per artigiani e commercianti. Il calcolo dei contributi da pagare viene effettuato sul reddito determinato a forfait e viene riconosciuta una riduzione del 35%.

I professionisti con cassa previdenza continueranno a versare i contributi secondo le regole della cassa utilizzando come imponibile il reddito forfettario. Nulla cambia invece per gli iscritti alla gestione separata rispetto al 2015.

A decorrere dal 2016, il regime forfettario risulta l’unico regime fiscale agevolato fruibile da imprenditori individuali e professionisti, in alternativa al regime ordinario. Scompare invece il vecchio regime dei minimi che resta in vigore solo per coloro che già adottano a tale regime.

Monza e Brianza – Desio 23/01/2016

 

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