Stavolta sembra davvero tutto pronto a partire. Dopo quasi quattro anni di stand by (il decreto legge che lo prevedeva è del 31 maggio 2010) controlli e lettere del nuovo redditometro stanno per prendere il via. Questione di giorni, ormai. Si comincerà dai controlli sul periodo d’imposta 2009 (quindi i redditi dichiarati da Unico 2010). Il tassello mancante è arrivato ieri con la circolare 6/E/14 che ha accolto i rilevi mossi dal Garante della privacy nel parere del 21 novembre 2013. Le istruzioni dell’Agenzia tagliano definitivamente fuori dalla versione «2.0» dello strumento di accertamento le spese medie Istat. Non ci saranno né nella fase di selezione né nel successivo contraddittorio. Tradotto più semplicemente vuol dire che non saranno considerate, tra gli altri, i valori medi statistici relativi alla spesa per alimenti o per vestiti o ancora per i pranzi fuori casa. Non è detto che tali voci non possano essere “monitorate” in assoluto: potrebbero essere considerate soltanto se il Fisco già disponesse nei suoi database di dati certi a riguardo (vale a dire tutte quelle già presenti in Anagrafe tributaria perché comunicate con la dichiarazioni dei redditi o altri adempimenti posti a carico di determinate categorie di contribuenti, come per esempio lo spesometro). E lo stesso discorso vale anche per le spese per elettromestici e arredi, di cui l’Agenzia può tener conto solo se ha informazioni in Anagrafe. Ma non è tutto. Gli uffici sono chiamati a una verifica preventiva sull’effettiva composizione del nucleo familiare: in pratica dopo la selezione del contribuente – e quindi prima di invitarlo al contraddittorio – dovranno riscontrare se la famiglia fiscale presente in Anagrafe tributaria corrisponde effettivamente a quella anagrafica, che potrebbe anche comprendere figli maggiorenni, familiari conviventi e i partner di fatto.
(Il Sole 24 Ore del 12 marzo 2014 – Giovanni Parente pag. 17)
Prima di notificare il formale invito al contraddittorio ai fini del controllo sul redditometro, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate incaricato dell’accertamento dovrà effettuare le necessarie verifiche sulla reale situazione familiare del contribuente. È questa una delle principali novità che caratterizza la circolare 6/E/14 di ieri, in merito alla selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento. Nella sostanza la circolare recepisce, sul punto, le perplessità emerse nel corso dei controlli compiuti dal Garante della privacy, sfociati con il documento del 21 novembre 2013, in ordine alle discrepanze risultanti, nella situazione reale, fra la famiglia «fiscale» e quella «anagrafica». In sede di selezione dei soggetti da sottoporre ad accertamento, a ogni contribuente viene attribuito il «Lifestage» risultante dalla «famiglia fiscale» presente in anagrafica tributaria, determinata sulla base delle informazioni ottenibili dai prospetti dei familiari a carico ricavabili nei modelli Unico persone fisiche (tipicamente il quadro FA), 730 e modello Cud. In questo ambito rilevano il coniuge (non legalmente ed effettivamente separato) anche se non a carico, i figli e/o gli altri familiari a carico. La famiglia anagrafica invece comprende, oltre al coniuge unito in matrimonio e ai familiari a carico, anche i figli maggiorenni e gli altri familiari conviventi non fiscalmente a carico, nonché, più in generale, i conviventi di fatto. È quindi chiaro come il concetto di famiglia anagrafica sia ben più ampio rispetto a quella fiscale, in quanto il primo comprende la totalità dei soggetti che, indipendentemente dai legami di sangue esistenti, connotano il contesto di fatto. Nel nuovo redditometro è il nucleo familiare il centro comune di imputazione delle spese annue dal quale occorre partire per determinare in via presuntiva il reddito sintetico attribuibile alla persona fisica.
(Il Sole 24 Ore del 12 marzo 2014 – Lorenzo Pegorin pag. 17)
Monza e Brianza – Desio