La ricchezza accumulata negli anni precedenti a quello di accertamento sintetico è una prova valida a giustificare lo scostamento tra reddito accertabile e reddito dichiarato. E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.21994 del 25 settembre 2013, che può rappresentare un utile passo in avanti nella costruzione di un quadro sempre maggiormente definito attorno al tema dell’accertamento sintetico.
Si intravede, quindi, un principio interpretativo fondamentale nella corretta applicazione del redditometro. La funzione di questo strumento di accertamento è quello di verificare la corrispondenza tra capacità di spesa manifesta del contribuente e la sussistenza di legittime cause di finanziamento riconducibili allo stesso soggetto.
Si tratta, come è stato ormai definito in modo efficace, di un “effetto salvadanaio” capace di tranquillizzare la posizione di molti contribuenti in capo ai quali non si verifica coincidenza temporale tra il momento dell’accumulo e quello della spesa. In tal caso, l’unico “disturbo” è quello di avere la possibilità di dimostrare l’esistenza di un salvadanaio sufficientemente colmo da giustificare gli esborsi successivi. Si potrà poi argomentare in merito alla necessità di risalire nel tempo (ma sino a quando?) per poter fornire la prova convincente ed, ancora, sulla sussistenza di una anzianità massima per questo ragionamento a ritroso; al riguardo, si crede che possa essere sufficiente dimostrare l’esistenza della provvista al momento della spesa, proprio a tacitare qualsiasi dubbio in merito alla provenienza del denaro materialmente utilizzato
(Italia Oggi del 26 settembre 2013)
Monza e Brianza – Desio 27/09/2013