REDDITOMETRO E MISURE CONTRO L’EVASIONE

― 14 Giugno 2013

Sono diverse le misure che vengono adottate dall’Amministrazione finanziaria per contrastare l’evasione, vediamole nel dettaglio.

  

 

LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI IVA – SPESO METRO

  

L’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate delle operazioni Iva di un determinato valore è stato introdotto dall’art. 21 del decreto legge n. 78/2010. L’obiettivo del legislatore è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, necessari alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti fraudolenti in materia di Iva (frodi “carosello” e false fatturazioni) e in ambito di imposizione sul reddito.

 

Cosa comunicare

 La comunicazione telematica ha per oggetto le operazioni rilevanti ai fini Iva (imponibili, non imponibili, esenti) e si applica esclusivamente ai soggetti passivi di tale imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, rilevanti agli effetti del tributo, nel territorio dello Stato.

Dal 1° gennaio 2012, per le operazioni per le quali è previsto l’obbligo di emettere fattura è stata eliminata la soglia minima di 3.000 euro.

Il decreto legge n.16/2012 ha stabilito che la comunicazione deve essere inviata, per ciascun cliente e fornitore, con riferimento a tutte le operazioni (attive e passive) effettuate.

Le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura devono essere comunicate solo se di importo non inferiore a 3.600 euro, comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:

–         le importazioni;

–         le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72);

–         le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;

–         le operazioni già comunicate all’Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, atti di compravendita immobili, eccetera);

–         operazioni intracomunitarie (per le quali è già previsto l’invio dei modelli Intra).

 

La comunicazione non va trasmessa, per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, quando il pagamento, anche se superiore al limite individuato, è effettuato con carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari già obbligati alla comunicazione all’Anagrafe tributaria dei rapporti e delle operazioni con la clientela.

Infatti, i dati relativi a queste transazioni sono comunque comunicati dagli stessi operatori finanziari

che hanno emesso le carte con le quali è avvenuto il pagamento dei corrispettivi.

Sussiste l’obbligo dell’invio, invece, se la carta di credito, di debito o prepagata è stata emessa da un operatore finanziario non residente e senza stabile organizzazione in Italia.

 

Quando e come trasmettere i dati

 L’invio telematico va effettuato entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni.

È possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un’altra già inviata, a condizione che si riferisca allo stesso periodo d’imposta e la sostituzione avvenga, previo annullamento della recedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni.

 L’omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri prevede l’applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

                                                                                                                                     

 

LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE

  

Per adeguare le disposizioni adottate in ambito comunitario, circa la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il decreto legge n. 201/2011 ha abbassato la soglia massima per l’utilizzo del denaro contante e dei titoli al portatore, riducendola a 999,99 euro.

 

Acquisti cittadini stranieri

 Il limite per l’utilizzo di denaro contante è elevato a 15.000 euro per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi effettuati presso imprese che operano nel settore del commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo dalle persone fisiche non residenti in Italia e con cittadinanza diversa da quella italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Questa deroga, introdotta dall’art. 3 del decreto legge n. 16/2012, è ammessa se chi cede il bene o presta il servizio effettua i seguenti adempimenti:

–         invio all’Agenzia delle Entrate di una comunicazione preventiva nella quale deve essere indicato anche il conto corrente (intestato al cedente o al prestatore) nel quale dovrà essere versato il denaro contante incassato (il nuovo modello e il software di compilazione e di invio sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate);

–         al momento dell’operazione occorre acquisire fotocopia del passaporto dell’acquirente nonché autocertificazione con la quale quest’ultimo attesta di non essere cittadino italiano né di uno dei Paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo e di non avere la residenza in Italia;

–         nel primo giorno feriale successivo all’operazione il venditore deve versare il denaro incassato sul conto corrente indicato nella comunicazione inviata all’Agenzia delle Entrate e consegnare una copia della stessa all’operatore finanziario.

 

  

LA COMUNICAZIONE ALL’ANAGRAFE TRIBUTARIA DEGLI OPERATORI FINANZIARI

 

 Come stabilito dal decreto legge n. 201/2011, gli operatori finanziari hanno l’obbligo di comunicare periodicamente all’Anagrafe Tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti e ogni altra informazione, relativa ai medesimi rapporti, strettamente necessaria ai controlli fiscali.

La comunicazione deve essere fatta con cadenza annuale e gli operatori interessati sono le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni altro operatore finanziario.

Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 25 marzo 2013 sono state stabilite le date e le modalità di invio delle comunicazioni. Inoltre, con lo stesso atto l’Agenzia ha chiarito le informazioni da trasmettere, relativamente alla tipologia di rapporti indicati nell’allegato 1 del provvedimento stesso. In particolare, devono essere comunicati:

–         i dati identificativi del rapporto, compreso il suo codice univoco di identificazione, riferito al soggetto persona fisica o non fisica che ne ha la disponibilità (inclusi procuratori e delegati) e a eventuali cointestatari del rapporto;

–         i dati relativi ai saldi del rapporto, distinti in saldo iniziale al 1° gennaio e saldo finale al 31 dicembre dell’anno cui è riferita la comunicazione;

–         i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni distinte tra dare ed avere per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.

 

Per i rapporti accesi nel corso dell’anno va comunicato il saldo iniziale alla data di apertura, per quelli chiusi nel corso dell’anno il saldo contabilizzato antecedente la data di chiusura.

I dati acquisiti sono conservati fino al termine massimo di decadenza previsto in materia di accertamento delle imposte sui redditi (31 dicembre del sesto anno successivo ad ogni anno cui è riferibile la comunicazione).

Allo scadere di tale periodo saranno automaticamente e completamente cancellati.

 Le scadenze per l’invio delle comunicazioni sono:

–         per il periodo 2011 sarà il 31 ottobre 2013;

–         per il periodo 2012 sarà il 31 marzo 2014;

–         per gli anni seguenti sarà il 20 aprile dell’anno successivo a quello a cui si riferiscono le informazioni.

 

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto un nuovo canale di trasmissione – SID (Sistema per l’interscambio dei dati) – secondo quanto indicato dall’autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Solo nel caso in cui i file da trasmettere siano inferiori a 20 MB (in formato compresso), è possibile utilizzare il servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC).

  

 

LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

  

Per incentivare la partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento dei tributi, è prevista l’attribuzione, per il triennio 2012-2014, dell’intero ammontare del maggior gettito che si otterrà a seguito delle segnalazioni degli stessi enti locali. In precedenza, la percentuale di incasso della lotta all’evasione era stata fissata dal decreto sul federalismo municipale al 50%.

  

 

SOCIETA’ DI COMODO E SOCIETA’ IN PERDITA

 

 È stata introdotta, a partire dal 2012, una maggiorazione del 10,5% dell’Ires dovuta dalle società non operative – le cosiddette “società di comodo” – per le quali, quindi, la nuova aliquota Ires sarà pari al 38%. Inoltre, saranno considerate “non operative” anche le società in perdita per tre periodi d’imposta consecutivi, nonché quelle che, nell’arco del triennio, dichiarino per due periodi d’imposta una perdita e per uno un reddito inferiore a quello minimo.

  

 

CHIUSURA D’UFFICIO DELLA PARTITA IVA

  

Il decreto legge n. 16/2012 ha introdotto una procedura semplificata di cancellazione delle partite Iva non più utilizzate.

Sulla base degli elementi e dei dati in proprio possesso, l’Agenzia delle Entrate individua i titolari di partita Iva che, pur essendo obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, e comunica agli stessi che provvederà alla chiusura d’ufficio della partita Iva.

Il contribuente che rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente ha la possibilità di fornire i chiarimenti necessari entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

La chiusura comporta l’obbligo del pagamento della sanzione prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività (da 516 a 2.065 euro). Tale sanzione sarà iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo.

Tuttavia, se entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione il contribuente paga la sanzione ridotta di 172 euro (un terzo del minimo), l’iscrizione a ruolo non è eseguita.

 

  

VERIFICA PARTITA IVA

  

Per contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul proprio sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) il “Servizio di verifica partita Iva”.

Si tratta di un nuovo strumento che permette a chiunque di verificare la validità di un numero identificativo di partita Iva.

L’applicazione fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita Iva inserita, alla denominazione del soggetto o, per le persone fisiche, al nome e cognome del soggetto al quale è intestata.

 

Come funziona

 È sufficiente inserire il numero di partita Iva che si intende verificare. Se risulta regolarmente registrata in Anagrafe tributaria, si ottiene un messaggio di risposta che riporta:

–         stato (se è attiva, sospesa o cessata);

–         denominazione o cognome e nome del titolare;

–         data dell’inizio dell’attività ed eventuali date di sospensione e cessazione.

 

  

IL NUOVO REDDITOMETRO

 

 Con il decreto legge n. 78/2010 (articolo 22) è stato modificato parzialmente l’articolo 38 del Dpr 600/1973 che disciplina, oltre all’accertamento sintetico di tipo analitico, l’accertamento sintetico di tipo induttivo (il cosiddetto “redditometro”).

 

In cosa consiste

 Attraverso l’utilizzo del “redditometro”, l’Amministrazione finanziaria può determinare “induttivamente” il reddito delle persone fisiche – al verificarsi di determinate condizioni – calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva.

Le novità si riferiscono, in particolare, alle diverse modalità di calcolo del reddito e alla possibilità di utilizzare nuovi indicatori di capacità contributiva. L’obiettivo è quello di adeguare all’attuale contesto socio-economico questa particolare forma di accertamento, di renderlo più efficiente e dotarlo di maggiori garanzie per i contribuenti.

Il nuovo strumento, che sarà utilizzato a partire dal periodo d’imposta 2009, presenta, nella sua versione aggiornata, alcune caratteristiche che lo differenziano sostanzialmente da quello utilizzato in passato.

 

Il redditometro in sintesi

 L’ufficio potrà sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta.

È fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale potrà dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

–         con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta;

–         con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;

–         con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

Il contribuente potrà inoltre dimostrare di aver sostenuto un diverso ammontare delle spese a lui attribuite dall’ufficio.

L’accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile – reddito presunto – risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro, tale percentuale era pari al 25% e l’accertamento era ammesso quando il reddito dichiarato non risultava congruo, rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva, per almeno due periodi d’imposta).

La determinazione sintetica del reddito potrà essere fondata, inoltre, sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza.

Gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito sono stati determinati con il decreto ministeriale del 24 dicembre 2012.

Sarà obbligatorio per l’ufficio invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

 

I nuovi indici di capacità contributiva

 Con il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012 (pubblicato in G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013) sono stati individuati gli elementi indicativi di capacità contributiva e le tipologie di nuclei familiari rilevanti per il nuovo redditometro.

Tutti gli elementi di spesa sono contenuti nella tabella A allegata al decreto. L’elencazione, come recita lo stesso decreto, non deve ritenersi chiusa, poiché potranno essere utilizzati, per determinare sinteticamente il reddito del contribuente, anche altri indici di capacità contributiva non riportati nella tabella stessa.

Il decreto ha inoltre stabilito il contenuto induttivo di ciascuno degli elementi di spesa, cioè la sua capacità di trasformarsi in reddito presunto. Esso si determina tenendo conto della spesa media, per gruppi e categorie di consumi, del nucleo familiare di appartenenza del contribuente e corrisponde alla spesa media risultante dall’indagine annuale sui consumi delle famiglie, effettuata dall’Istat, su campioni significativi di contribuenti.

A tal fine, sono state individuate undici tipologie di nuclei familiari (indicate nella tabella B allegata al decreto), distribuite nelle cinque aree territoriali in cui è suddiviso il territorio nazionale (Nord-Ovest, Nord-Est, Centro, Sud, Isole).

 

Il software “Redditest”

 L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione un software gratuito – “ReddiTest” – per consentire ai contribuenti di valutare autonomamente il grado di coerenza tra le spese effettuate nell’anno dal proprio nucleo familiare e il reddito dichiarato.

Il prodotto informatico è prelevabile dal sito internet dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/).

 Inserendo nell’applicazione alcune informazioni necessarie (reddito del nucleo familiare, tipologia della propria famiglia, zona di residenza) e indicando le spese più significative sostenute nell’anno, il software restituisce un messaggio di “coerenza” (verde) o di “incoerenza” (rosso).

Il risultato della stima del reddito tiene conto anche di alcune spese comuni (generi alimentari, abbigliamento, calzature, eccetera) il cui inserimento non è richiesto ma che generalmente sostiene una famiglia nel corso dell’anno.

Sono state individuate più di cento voci, indicative di capacità di spesa, divise in sette categorie:

–         abitazione

–         mezzi di trasporto

–         assicurazioni e contributi

–         istruzione

–         tempo libero e cura della persona

–         investimenti immobiliari e mobiliari netti

–         spese varie.

 

Il metodo seguito da ReddiTest per stimare il reddito familiare si fonda su procedure statistiche consolidate.

Le relazioni tra gli elementi di spesa e reddito dichiarato sono individuate sulla base di analisi condotte su una platea di riferimento composta da oltre 22 milioni di famiglie.

 

 

 Monza e Brianza, Desio 14/06/2013

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