RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I VERSAMENTI FISCALI IN RITARDO

― 19 Luglio 2013

Per i distratti e i ritardatari resta l`opzione del “ravvedimento operoso”(art. 13 del Dlgs n. 472 del 1997) che consente di regolarizzare versamenti di imposte omessi o insufficienti e altre irregolarita` fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

Il ravvedimento e` consentito a tutti i contribuenti ma e` necessario che:

–         la violazione non sia gia` stata constatata e notificata a chi l`ha commessa,

–         non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche (in caso contrario, il ravvedimento e` inibito per i periodi e i tributi che sono oggetto di controllo);

–         non siano iniziate altre attivita` di accertamento (notifica di inviti a comparire, richiesta di esibizione di documenti, invio di questionari) formalmente comunicate all`autore.

L`omesso o insufficiente pagamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi e dell`Iva, nonche` l`omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d`imposta, possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:

–         dell`imposta dovuta;

–         degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;

–         della sanzione in misura ridotta.

Il ravvedimento non e` valido se manca il pagamento anche di uno solo degli importi dovuti (imposta, interessi, sanzioni).

Non e` consentito pagare a rate le somme dovute per effetto del ravvedimento. E`, invece, possibile effettuare la compensazione con eventuali crediti d`imposta vantati per i tributi per i quali e` ammessa (per esempio, Irpef, Iva, Ires, ecc.).

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 la sanzione e` pari:

–         allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, se il versamento dell`imposta e` effettuato entro quattordici giorni dalla scadenza e allo stesso si accompagna quello, spontaneo, dei relativi interessi legali e della sanzione entro il termine di trenta giorni dalla scadenza.

–         al 3%, se il pagamento viene eseguito entro 30 giorni dalla scadenza prescritta (ravvedimento breve)

–         al 3,75%, se si paga con un ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno d`imposta in cui la violazione e` stata commessa (ravvedimento lungo) .

Per i versamenti occorre utilizzare:

–         il modello F24, per le imposte sui redditi, le relative imposte sostitutive, l`Iva, l`Irap e l`imposta sugli intrattenimenti;

–         il modello F23, per l`imposta di registro e gli altri tributi indiretti.

Gli interessi devono essere indicati nel modello F24 utilizzando gli appositi codici tributo. Quelli sulle ritenute vanno invece versati dai sostituti d`imposta sommandoli al tributo.

 

 

Monza e Brianza – Desio 19/07/2013

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