L’omesso versamento dell’Iva a debito risultante dalle liquidazioni periodiche è ravvedibile solo «entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno di commissione della violazione». Ad esempio, gli omessi versamenti del 2016 dell’Iva mensile (l’Iva relativa a dicembre 2015, scaduta il 16 gennaio 2016 e l’Iva dei mesi da gennaio a novembre 2016) o trimestrale (l’Iva dei primi 3 trimestri 2016), possono essere ravveduti solo entro il 2 ottobre 2017 (il 30 settembre 2017 è un sabato). Questa limitazione è indicata nella circolare delle Entrate 12 ottobre 2016, n. 42/E, paragrafo 4.3, e contraddice quanto previsto dall’articolo 13, comma 1, Dlgs n. 472/1997, il quale prevede dal 1° gennaio 2015 la possibilità di ravvedersi addirittura «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione» e «teoricamente» anche dopo il termine dell’accertamento (lettera b-ter).
(Il Sole 24 Ore del 18 ottobre 2016 – Luca De Stefani pag. 45)
Monza e Brianza – Desio