L’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti (esistenti) superiori a 15mila euro in assenza di visto di conformità è soggetto alla sanzione pecuniaria del 30%. Nessuna sanzione dovrà invece essere comminata, salvo quella fissa, qualora il visto sia apposto sulla dichiarazione integrativa inviata entro il prossimo 29 dicembre. Nell’ipotesi di dichiarazione originariamente omessa che viene sanata nei novanta giorni con il pagamento della sanzione ridotta ( 25 euro) e la trasmissione di una dichiarazione tardiva dotata di visto di conformità, le eventuali compensazioni eccedenti la soglia dei 15mila euro devono essere considerate correttamente eseguite. Attenzione al caso in cui, a fronte degli ulteriori controlli, il professionista ravvisi “criticità” sul modello vistato. Se si ha intenzione di integrare la dichiarazione lasciando il visto di conformità bisognerà ravvedere sia il visto che la dichiarazione infedele. Il ravvedimento del visto infedele, ravvisabile allorquando i dati da modificare siano tra quelli oggetto di controllo, è possibile versando una sanzione di 32 euro.
(Il Sole 24 Ore del 14 ottobre 2014 – Matteo Balzanelli e Giorgio Gavelli pag. 44)
Monza e Brianza – Desio 14/10/2014