La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19750/2013, depositata il 28 agosto 2013, ha statuito che la cessione all’esportazione e la conseguente esenzione dall’applicazione dell’Iva può essere provata con ogni mezzo avente carattere di certezza ed incontrovertibilità.
È stata cassata la decisione dei giudici della Commissione tributaria della Lombardia, che avevano disconosciuto la cessione all’esportazione in quanto priva dell’esemplare n. 3 del modello Dau (documento amministrativo unico) timbrato dall’ufficio doganale.
Deve ritenersi invece consentita la prova dell’uscita del bene ceduto fuori dall’ambito territoriale dell’Ue anche a mezzo di:
– attestazioni e certificazioni rilasciate da una dogana o da altre pubbliche amministrazioni estere;
– attestazioni apposte da autorità estere su documenti doganali emessi a scorta di merci introdotte nel territorio doganale a condizione di reciprocità;
– idonei documenti di trasporto internazionale.
(Il Sole 24 Ore del 29 agosto 2013)
Monza e Brianza – Desio 02/09/2013