Nelle cessioni intracomunitarie di beni in cui il cedente non ha provveduto direttamente al trasporto, come ad esempio nel caso di cessioni “franco fabbrica”, e non è in grado, pertanto, di reperire il documento relativo al trasporto, l’effettiva movimentazione della merce a destinazione di altro Paese membro dell’Unione europea, indispensabile ai fini dell’applicazione della non imponibilità IVA di cui all’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993, può essere provata per mezzo della dichiarazione del cessionario non residente che conferma la ricezione della merce, anche se acquisita successivamente all’operazione di cessione.
Monza e Brianza – Desio 08/09/2014