Dal 1° gennaio 2013 i servizi di gestione dei portafogli individuali e le relative provvigioni di intermediazione non sono più esenti ai fini Iva. Questo è quanto emerge dalla sentenza del 19 luglio 2012, causa C-44/11, emessa dalla Corte di Giustizia europea.
Nello specifico la Corte europea, nel contenzioso che ha visto coinvolta la Deutsche Bank, ha sancito che i servizi di gestione di portafogli individuali non rientrano tra i servizi esenti previsti dalla Direttiva 2006/112/CE.
Tale modifica è stata recepita nel nostro ordinamento con la Legge di Stabilità 2013 la quale ha espunto i suddetti servizi da quelli esenti da Iva ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 4) del D.P.R. 633/1972, con conseguente assoggettamento ad aliquota ordinaria. Considerato il mutato regime Iva per i servizi di gestione viene meno, di conseguenza, anche il regime di esenzione ai sensi dell’art. 10, c.o 1, n.9) del D.P.R. n.633/1972 per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione.
Fino allo scorso anno la presenza totale o rilevante di provvigioni esenti non consentiva al promotore finanziario di detrarre l’Iva corrisposta sugli acquisti; con il mutato regime si apre uno spiraglio positivo in tal senso per tutti gli acquisti effettuati a partire dal 2013 con l’ulteriore possibilità, in sede di dichiarazione IVA, di ricorrere alla rettifica della detrazione dell’imposta corrisposta sugli acquisti pregressi di beni ammortizzabili.
Pertanto, dal 2013 i promotori finanziari:
– dovranno applicare l’Iva sulle fatture relative alle provvigioni maturate sui servizi di gestione dei portafogli individuali, senza più apporvi la marca da bollo da 2 euro (in precedenza 1,81 euro) per gli importi superiori a 77,47 euro;
– potranno recuperare, a seguito del mutamento normativo, l’Iva corrisposta sui beni ammortizzabili acquistati negli anni pregressi in cui permaneva una totale esenzione, rettificandola in detrazione con riferimento a tanti quinti dell’imposta mancanti al compimento del quinquennio (decennio in caso di beni immobili) dalla loro entrata in funzione;
– potranno detrarre l’Iva corrisposta sugli acquisti, ricorrendo anche al pro-rata nel caso, assai diffuso, in cui percepiscano sia provvigioni esenti che imponibili.
Considerata l’esenzione totale degli anni pregressi è evidente che, ove ci si trovasse a fatturare operazioni attive imponibili soltanto dal 2013, l’Iva sugli acquisti potrà essere recuperata in sede di liquidazione annuale, dovendosi applicare in corso d’anno il pro-rata provvisorio dell’anno precedente (pari a zero).
In alternativa al pro-rata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 633/1972, i promotori che contemporaneamente effettuano attività esenti e attività imponibili potranno optare, a partire dal 1° gennaio 2013, per la separazione dell’attività ai fini Iva.
Tale opzione permette di detrarre l’imposta sugli acquisti correlati alle provvigioni imponibili mantenendone l’indetraibilità su quelli legati alle provvigioni esenti. Non è ammessa, invece, la detrazione sui beni non ammortizzabili acquistati e utilizzabili promiscuamente (nessuna limitazione appare intervenire per gli acquisti di servizi).
Monza e Brianza – Desio 27/09/2013