Il registro ridotto (2%) sull’acquisto della prima casa vale per tutte le unità abitative a esclusione di ville, castelli e palazzi. In questi casi, inoltre, le imposte ipocatastali si pagano nella misura fissa di € 50. Nei trasferimenti resta inoltre applicabile, non essendo un’agevolazione ma una mera modalità di determinazione della base imponibile, il cosiddetto «prezzo-valore». Così l’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n.2/E di ieri, è intervenuta, in particolare, sulle modifiche alla tassazione degli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari, ai sensi dell’art.10, D.Lgs. n.23/11.
(Italia Oggi del 22 febbraio 2014 – Fabrizio G. Poggiani pag. 27)
Monza e Brianza – Desio 25/02/2014