Aumenta la convenienza fiscale del leasing per imprese e lavoratori autonomi: il maxiemendamento presentato ieri alla legge di stabilità accelera i tempi di ammortamento fiscale dei beni acquisiti in locazione finanziaria. Attualmente, nel leasing finanziario, la deducibilità dei canoni è consentita in un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo d’ammortamento ordinario, a prescindere dalla durata contrattuale; regole specifiche riguardano il leasing immobiliare (deducibilità variabile tra 11 ed 18 anni) e di autovetture non strumentali (stesse tempistiche dell’ammortamento). Il maxiemendamento interviene sugli art.54 (co.2) e 102 (co.7) del Tuir, in senso decisamente favorevole, per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della legge. Ciò vale per la locazione finanziaria, quindi per i contratti con opzione finale di acquisto (risoluzione 175/03). Tanto per le imprese che per i lavoratori autonomi si fissa la durata fiscale del leasing in 12 anni per gli immobili e pari alla metà del periodo di ammortamento per i beni strumentali. Il nuovo regime del leasing immobiliare riguarda non solo le imprese ma anche i lavoratori autonomi. Per questi ultimi, dal 1° gennaio 2010, era venuta meno la possibilità di dedurre i canoni di leasing immobiliare. Le novità sulla riduzione della durata fiscale riguardano anche i veicoli commerciali e industriali; sulle autovetture (diverse da quelle strumentali e quelle assegnate ai dipendenti) resta a quattro anni il regime di deducibilità dei canoni. Le novità non hanno impatti in ambito Irap.
(Il Sole 24 Ore del 27 novembre 2013 – Giacomo Albano pag. 13)
Monza e Brianza – Desio 28/11/2013